Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e nomina del Commissario (TAR Campania n. 1056 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo nel termine fissato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 5504/2024, pubblicata il 17.07.2024 e notificata il 18.12.2024, era stato dichiarato il diritto di alcuni docenti di ruolo a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, con condanna dell’Amministrazione all’emissione del relativo buono elettronico di € 500,00 per le annualità riconosciute a ciascuno.
Non essendo stata data esecuzione al giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione della sentenza e, se del caso, la nomina di un Commissario ad acta, con condanna dell’Amministrazione alle spese. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente intimato, si è costituito con memoria di stile, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato i presupposti dell’azione di ottemperanza, verificando anzitutto l’idoneità del titolo e la sua attitudine a fondare l’obbligo di conformazione dell’attività amministrativa. La sentenza azionata — emessa dal giudice del lavoro — costituisce provvedimento passato in giudicato, come attestato da apposita certificazione di cancelleria.
Il secondo presupposto riguarda il requisito della inottemperanza. Il Collegio ha accertato l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’Amministrazione abbia dato corso agli adempimenti dovuti.
Valutata la documentazione versata in atti, il Tribunale ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e ha accolto il ricorso. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha designato sin d’ora quale Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale — su istanza di parte ricorrente — darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente, entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Le spese del giudizio, comprensive di spese, diritti e onorari, seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato.
Nota della Redazione
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