Improcedibile il ricorso contro la demolizione dopo l’istanza di sanatoria (TAR Lazio n. 362 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione quando il ricorrente abbia spontaneamente rimosso una delle opere abusive e, per le restanti, abbia presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l’inefficacia del provvedimento repressivo, ma sposta l’interesse del privato sugli esiti del procedimento amministrativo: ove accolta, viene meno l’interesse a coltivare il ricorso; ove respinta, l’interesse si trasferisce sul diniego. La richiesta di sanatoria collide inoltre con la dedotta legittimità delle opere, in violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium, con possibile profilo di inammissibilità della censura.

Il Fatto

Una società titolare di un immobile ad uso commerciale impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la demolizione di tre opere realizzate in assenza di titolo edilizio — una struttura in PVC, un massicciato del plateatico e una tettoia — oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria. Il provvedimento era stato adottato ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 16 della legge regionale Lazio n. 15/2008.

La ricorrente deduceva il travisamento dei fatti e l’errore sui presupposti, sostenendo che l’unica opera abusiva fosse la sostituzione del pavimento esterno, e lamentava il difetto di motivazione per il mero richiamo delle norme violate. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità e chiedendo il rigetto. All’udienza di smaltimento il Collegio segnalava possibili profili di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, muovendo da due circostanze emerse dalla memoria di parte. La prima riguarda la tettoia di mt. 4,50 x 3,00, spontaneamente rimossa: tale demolizione esclude che la ricorrente abbia realizzato l’interesse sostanziale sotteso all’azione, avendo già ottenuto il bene della vita agognato. Su questo punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 2224 del 2021.

La seconda riguarda le restanti opere, per le quali la ricorrente ha depositato, in data 13.02.2026, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale osserva che la presentazione dell’istanza non rende inefficace il provvedimento impugnato — a differenza di quanto accade con il condono — ma determina comunque lo spostamento dell’interesse sugli esiti del procedimento di sanatoria. Ove l’istanza sia accolta, la ricorrente non avrà più interesse a coltivare il ricorso; ove sia respinta, il suo interesse si trasferirà sul diniego.

Il Collegio richiama il costante orientamento della stessa Sezione (TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 865 del 2025; n. 462 del 2025; n. 341 del 2023) e rileva un ulteriore profilo: l’iniziativa sostanziale assunta dal privato collide con l’assunto della legittimità delle opere, ponendo un dubbio di ammissibilità della censura per violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium (Cons. Stato, Sez. II, n. 5825 del 2021; TAR Campania, Salerno, Sez. I, n. 2387 del 2022).

Lo svolgimento di una censura volta ad affermare in sede giurisdizionale la legittimità di un comportamento autodenunciato come abusivo in sede amministrativa configura, per il Tribunale, un utilizzo non corretto dello strumento processuale. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione integrale delle spese in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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