Ordine di demolizione per recinzione e cancello abusivi con valutazione globale (TAR Lazio n. 371 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto interamente vincolato, conseguenza immediata e diretta dell’accertamento dell’abusività, sì che l’amministrazione non deve compiere né esplicitare in motivazione alcuna ponderazione tra gli interessi coinvolti, essendo tale bilanciamento già operato a monte dal legislatore. Il silenzio serbato sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non integra silenzio-inadempimento, ma silenzio-rigetto, con la conseguenza che, decorso il termine di legge, si perfeziona il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza. Nel valutare l’impatto urbanistico di un intervento composto da più opere occorre una considerazione globale delle stesse, poiché l’esame atomistico dei singoli manufatti non consente di coglierne l’effettiva portata. La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, per ragioni di pubblica incolumità, attiene alla fase esecutiva, autonoma e successiva rispetto all’ordine di demolizione.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di posseditrice e usufruttuaria e di nudi proprietari di un immobile, hanno impugnato l’ordinanza n. 57 del 26.04.2017 del dirigente dell’UTC del Comune di Sperlonga, con la quale, richiamando la precedente ordinanza n. 43 del 28.04.2011, è stata ingiunta la demolizione di una recinzione, di un cancello e di una passerella in legno, realizzati in difformità rispetto al permesso di costruire n. 14/2008.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 729/2011 del TAR Lazio, l’assenza di un’ipotesi di difformità totale, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, invocando altresì il risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm. Il Comune non si è costituito. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 202 del 07.09.2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, il TAR ha rilevato che la presentazione dell’istanza di condono o di accertamento di conformità implica un riesame della connotazione dell’opera e collide con l’assunto della legittimità delle stesse, ponendo un dubbio di ammissibilità della censura per violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium.
Le risultanze documentali hanno però accertato che sulla domanda di sanatoria si è formato, decorso il termine di legge, il provvedimento tacito di reiezione, non impugnato e presupposto dell’ingiunzione a demolire. Non essendo stato impugnato, tale provvedimento ha consolidato la natura abusiva delle opere, riattivando l’ingiunzione a demolire senza necessità di nuovi provvedimenti o termini, secondo l’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 8383 del 28 dicembre 2020. Il silenzio serbato dal Comune integra dunque silenzio-rigetto, non silenzio-inadempimento, con perfezionamento del provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza.
Nel merito, il TAR ha richiamato l’orientamento prevalente secondo cui recinzioni, muri di cinta e cancellate non vanno riguardati in base alla tipologia astratta, ma all’impatto effettivo sul preesistente assetto territoriale: essi restano soggetti a DIA (oggi SCIA) ove di corpo e altezza modesti, mentre richiedono il permesso di costruire ove tale soglia sia superata. Nel caso di specie, il muro di recinzione presenta i tratti della nuova costruzione, per creazione di nuovo volume e superficie, e il cancello, per le dimensioni e la collocazione, parimenti necessitava di permesso di costruire.
Il Collegio ha inoltre affermato che l’impatto urbanistico di un intervento composto da più opere richiede una valutazione globale, poiché la considerazione atomistica non consente di comprendere la portata complessiva dell’operazione. Nel caso concreto, il numero e le dimensioni dei manufatti comportano una radicale modificazione dello stato dei luoghi, subordinata nella sua interezza al previo ottenimento del titolo edilizio.
La natura interamente vincolata dell’ordine di demolizione esclude che l’amministrazione debba compiere una ponderazione degli interessi, già operata a monte dal legislatore. Quanto all’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la sostituzione della sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata nella fase esecutiva, autonoma e successiva, e non rileva ai fini della legittimità del provvedimento. Respinta l’azione risarcitoria, il ricorso è stato dichiarato infondato, con non luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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