Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nel giudizio di ottemperanza (TAR Veneto n. 1622 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza volto esclusivamente alla soddisfazione del capo di una sentenza relativo alle spese di lite si definisce con la declaratoria di cessazione della materia del contendere allorché l’Amministrazione, in pendenza del ricorso, abbia provveduto al pagamento delle somme dovute. In tale evenienza, trova applicazione il criterio della soccombenza virtuale, in base al quale l’Amministrazione è condannata a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, che possono essere ridotte alla metà e per la restante parte compensate, qualora la definizione della vertenza sia avvenuta in via amministrativa.
Il Fatto
Un avvocato, ricorrente in proprio, proponeva ricorso per ottemperanza avverso due sentenze del giudice del lavoro, con le quali era stata disposta la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali, liquidate con distrazione a suo favore in qualità di procuratore antistatario. Il ricorso investiva esclusivamente il capo relativo alla rifusione delle spese, rimasto insoddisfatto.
Nelle more del giudizio, il ricorrente depositava una memoria con cui dichiarava di aver ricevuto il pagamento delle somme vantate a credito, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere e insistendo per la vittoria delle spese del giudizio, atteso che il pagamento era intervenuto solo in pendenza del ricorso. L’Amministrazione, costituitasi, dava atto dell’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale osserva che, essendo stata soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente, il giudizio di ottemperanza può essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale esito non esclude, tuttavia, la regolamentazione delle spese del giudizio, che deve avvenire secondo il principio della soccombenza virtuale.
In applicazione di tale criterio, il Collegio ritiene che il Ministero sia tenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, ma solo nella misura della metà, in ragione del fatto che la definizione della vertenza è avvenuta in via amministrativa e non per effetto di una pronuncia giurisdizionale di accoglimento. La restante metà delle spese va compensata.
Coerentemente con tale impostazione, il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese in ragione della metà, liquidate in misura ridotta oltre al rimborso del contributo unificato, e compensa le spese per la restante metà. La decisione si fonda sul combinato disposto dell’art. 114 cod. proc. amm. e dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che disciplinano l’esito del giudizio di ottemperanza e la sorte delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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