Inquadramento del giornalista RAI e giusta retribuzione ex art. 36 Cost. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13753 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento del lavoratore addetto ad attività radiotelevisiva, il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto non è fattore assorbente, dovendosi valutare anche l’esecuzione concreta del rapporto, che può esprimere una volontà posteriore modificativa. Ai fini della qualifica di redattore giornalista rilevano l’elaborazione autonoma delle notizie, la finalità informativa e l’apporto critico e creativo, mentre è irrilevante sia la struttura aziendale di assegnazione sia la legge sull’ordinamento della professione, che presuppone e non definisce l’attività giornalistica. Il contratto collettivo concluso con redattore non iscritto all’Albo è nullo per violazione di norme imperative, ma per il periodo di esecuzione opera l’art. 2126 c.c. e spetta la giusta retribuzione ex art. 36 Cost., determinabile dal giudice di merito anche discostandosi dai minimi collettivi.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una società radiotelevisiva pubblica con inquadramento contrattuale di programmista-regista, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della qualifica di giornalista redattore e le relative differenze retributive. Il giudice di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non operata la comparazione tra la posizione contrattuale e quella rivendicata.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, accertava il diritto all’inquadramento come redattore a decorrere dall’iscrizione all’Albo dei giornalisti, riconosceva le differenze retributive parametrate al livello del redattore con meno di trenta mesi di anzianità e dichiarava in parte prescritti i crediti anteriori al quinquennio, ritenendo interruttiva una missiva inviata dal lavoratore. La società proponeva ricorso per cassazione con nove motivi; il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo dell’allegazione e della valutazione delle mansioni. Il giudice di merito ha condivisibilmente ritenuto sufficientemente dedotti i fatti costitutivi del diritto, avendo il lavoratore illustrato i connotati propri dell’attività giornalistica: mediazione intellettuale, attualità dei temi, rielaborazione critica delle informazioni. Il motivo sul nomen iuris è respinto: l’esecuzione del rapporto, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto esecutivo, può esprimere una volontà posteriore che modifica l’assetto negoziale iniziale, con la conseguenza che l’accertamento in fatto non è censurabile in sede di legittimità.

Quanto ai motivi sull’attività sussuntiva, trattati congiuntamente, la Corte ribadisce che non può riduttivamente iscriversi l’attività giornalistica radiotelevisiva soltanto nell’ambito dei telegiornali o delle testate tipicamente informative: essa ben può rientrare in programmi di intrattenimento, purché con contenuto propriamente informativo. È irrilevante la struttura aziendale presso cui il dipendente presta l’attività, rilevando piuttosto il carattere informativo delle mansioni, come pure è irrilevante la legge sull’ordinamento della professione, che presuppone e non definisce l’attività giornalistica.

Il motivo sulla violazione delle norme processuali in tema di prove è dichiarato inammissibile: la doglianza che il giudice abbia attribuito maggior forza a talune prove rispetto ad altre si risolve nella richiesta di un nuovo apprezzamento, non consentito in cassazione. Infondato è anche il motivo sull’interruzione della prescrizione: l’atto deve contenere l’esplicitazione di una pretesa, e l’accertamento di tale requisito è indagine di fatto riservata al merito, non sindacabile in assenza di vizi logici.

Da ultimo, la Corte conferma la parametrazione della giusta retribuzione al trattamento dei redattori ordinari. Il giudice di merito, ai sensi dell’art. 2099 c.c., gode di ampia discrezionalità e può discostarsi dai minimi collettivi, con l’unico obbligo di motivazione adeguata: l’apprezzamento dell’adeguatezza resta riservato al merito. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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