Aree portuali terminalistiche escluse dalla categoria E/1 ai fini ICI (Cass. civ. Sez. V n. 17259 del 21.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, il classamento delle aree portuali nella categoria catastale E/1 è escluso quando le stesse siano in concreto destinate ad attività imprenditoriale di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci. L’imposizione si fonda sul criterio della funzione e non su quello dell’ubicazione, con la conseguenza che il censimento catastale impone l’accertamento dell’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento. La categoria E presuppone caratteristiche tipologico-funzionali tali da rendere l’immobile estraneo ad ogni uso commerciale o industriale. La disciplina introdotta dall’art. 1, comma 578, della legge n. 205 del 2017, che riconduce a E/1 le banchine, le aree portuali scoperte e i relativi depositi funzionali alle operazioni portuali non doganali, costituisce norma innovativa e non interpretativa, applicabile solo dal 1° gennaio 2020.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello della società contribuente e, in riforma della decisione di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento impugnato, relativo all’ICI dovuta per l’anno 2013 su immobili costituenti un terminal portuale adibito al deposito e alla movimentazione di merce, oggetto di concessione demaniale marittima.

Il Comune ricorre per cassazione con un unico motivo, integrato da successiva memoria. La contribuente resiste con controricorso, chiedendo in via preliminare dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per proposizione di motivi nuovi, e nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto le due eccezioni preliminari. Quanto all’autosufficienza, richiama il principio per cui il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico e non impone l’integrale trascrizione degli atti, essendo sufficiente l’indicazione puntuale del loro contenuto e la segnalazione della loro presenza negli atti di merito (Sez. U n. 8950 del 18.03.2022). Nel caso concreto il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie.

Quanto ai motivi nuovi, la Corte ribadisce che in cassazione è preclusa la prospettazione di questioni nuove, mentre è consentito dedurre nuove tesi giuridiche quando si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti in merito, senza necessità di nuovi accertamenti (Sez. I n. 14848 del 16.11.2000). Il ricorso si limita a prospettare tesi giuridiche su questioni di fatto già trattate, e non integra motivi nuovi.

Nel merito, la Corte richiama il proprio orientamento costante: l’imposizione ICI sulle aree portuali è fondata sul criterio della funzione, sicché il censimento catastale impone di accertare l’esercizio dell’attività secondo parametri imprenditoriali, restando irrilevante l’interesse pubblico al suo svolgimento (Sez. V n. 23067 del 17.09.2019). Le aree portuali non sono classificabili in categoria E se in concreto destinate a finalità commerciali o industriali (Sez. V n. 10674 del 17.04.2019). L’uso commerciale da parte della contribuente è pacifico tra le parti e accertato in fatto dalle decisioni di merito.

La Corte esamina poi la questione della norma introdotta dall’art. 1, comma 578, della legge n. 205 del 2017, qualificandola come innovativa e non interpretativa, dunque applicabile solo dal 1° gennaio 2020 (Sez. V n. 34657 del 30.12.2019). Le sentenze di merito allegate dalla contribuente non sono utilizzabili, non essendo dimostrata la loro definitività.

Il ricorso è pertanto accolto: la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte rigetta l’originario ricorso della società contribuente. Le spese di legittimità seguono la soccombenza; quelle dei giudizi di merito sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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