Rimborso IRBA, legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane (Cass. civ. Sez. V n. 3773 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto il rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, non alla Regione che ha incassato il gettito. L’IRBA, istituita dall’art. 17 del d.lgs. n. 398 del 1990 in attuazione della delega di cui alla legge n. 158 del 1990, conserva natura di tributo erariale benché qualificata come tributo proprio derivato, poiché la sua disciplina e la sua attuazione sono rimesse al legislatore statale e il ruolo delle Regioni si esaurisce in una mera tesoreria. La clausola di salvezza degli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte, contenuta nell’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020, non può sopravvivere all’accertata incompatibilità del tributo con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, con la conseguenza che il giudice nazionale deve disapplicarla per le annualità pregresse alla soppressione.

Il Fatto

Una società titolare di impianti di distribuzione di carburanti in Campania presentava istanza di rimborso dell’IRBA versata per l’anno d’imposta 2019, per un importo di poco superiore ai settemila euro. Ricevuto il diniego, proponeva ricorso, che la CTP di Napoli rigettava.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello della società, aderendo alla giurisprudenza di legittimità e rilevando che l’art. 1, comma 628, della legge n. 178 del 2020, facendo salvi gli effetti delle obbligazioni già insorte, doveva essere disapplicato perché in contrasto con il diritto UE. I giudici di merito ritenevano inoltre che l’onere di provare l’avvenuta traslazione del tributo sul consumatore finale gravasse sull’Amministrazione, quale fatto impeditivo del diritto al rimborso.

La Regione Campania proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole sull’onere della prova e l’insussistenza del contrasto con la direttiva. La società resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina d’ufficio, in via preliminare, la questione della legittimazione processuale della Regione, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7925 del 2019: la decisione nel merito non comporta giudicato implicito sulla legittimazione ad agire quando la questione, pur costituendo premessa logica della statuizione, non sia stata sollevata dalle parti e non abbia formato oggetto di contraddittorio.

Ricostruito l’assetto normativo, il Collegio qualifica l’IRBA come tributo regionale proprio derivato, di struttura analoga all’accisa, esigibile al momento dell’immissione al consumo del prodotto. La disciplina è integralmente dettata dal legislatore statale: l’art. 3, comma 13, della legge n. 549 del 1995 ha posto l’imposta a carico del concessionario dell’impianto e ha demandato all’Agenzia delle dogane accertamento, liquidazione e riscossione coattiva, lasciando alle Regioni sole comunicazioni aggregate sui volumi.

Su questa base la Corte esclude che la destinazione del gettito all’ente territoriale basti a radicare la legittimazione passiva della Regione. L’ente non ha mai avuto evidenza dei versamenti effettuati da ciascun contribuente e non è in grado di verificare il presupposto del diritto al rimborso. Il suo ruolo viene configurato in termini di mera tesoreria, nel quadro di un mero trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione.

Il Collegio richiama la propria decisione n. 21883 del 2024, resa in sede di rinvio pregiudiziale con riferimento all’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica, che ha affermato la legittimazione passiva esclusiva dell’Agenzia delle dogane nelle liti di rimborso. La medesima conclusione si impone per l’IRBA.

Quanto al profilo sostanziale, la Corte conferma l’incompatibilità del tributo con il diritto UE, già affermata dalla CGUE con l’ordinanza del 9 novembre 2021, causa C-255/20, e ribadita dalla giurisprudenza di legittimità. La clausola di salvezza non può sopravvivere alla radicale espunzione del tributo dall’ordinamento. Nel giudizio di cassazione non possono però prospettarsi nuove questioni implicanti indagini di fatto, con conseguente assorbimento dell’eccezione di inammissibilità dell’istanza per omessa comunicazione all’Agenzia delle entrate. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione passiva della Regione; le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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