Pene sostitutive e consenso dell’imputato fino alla lettura del dispositivo (Cass. pen. Sez. VII n. 33316 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, l’imputato deve esprimere il consenso personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con procura specificamente riferita alla richiesta o al consenso alle sanzioni sostitutive. La verifica del consenso avviene, ex art. 545-bis cod. proc. pen., al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, poiché la fase successiva non le prevede e la norma valorizza l’apporto delle parti. Ne consegue l’inammissibilità della richiesta di applicazione della pena sostitutiva formulata in appello senza il consenso espresso dell’imputato o la procura ad hoc del difensore, nonché della richiesta di semilibertà sostitutiva ugualmente formulata.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 27.02.2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 16.09.2024 per il delitto di cui all’art. 624-bis cod. pen. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo la carenza e l’illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen. Con un secondo motivo ha censurato l’erronea applicazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 545-bis cod. proc. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione sulla declaratoria di inammissibilità della richiesta di lavoro di pubblica utilità sostitutivo e, in subordine, di semilibertà sostitutiva. La difesa ha depositato memoria. La questione giunge in legittimità sul diniego delle pene sostitutive in assenza del consenso dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi, così come proposti, non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici, e risultano manifestamente infondati in quanto prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste.

Sul primo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in legittimità, purché non contraddittorio e idoneo a dare conto degli elementi considerati preponderanti tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen. Viene richiamata Sez. V n. 43952 del 13.04.2017 e Sez. II n. 23903 del 15.07.2020, secondo cui è sufficiente esaminare anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato. Nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego valutando le modalità del fatto e la personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali specifici.

Sul secondo motivo, concernente l’applicazione della pena sostitutiva, i giudici di appello hanno adeguatamente motivato il diniego rilevando che difetta il consenso espresso dell’imputato, ossia la procura ad hoc rilasciata al difensore istante e specificamente riferita alla richiesta o al consenso alle sanzioni sostitutive. La Corte richiama l’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., che consente all’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, di esprimere nei motivi nuovi e nelle memorie il consenso alla sostituzione della pena detentiva con taluna delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il principio è ribadito con il richiamo a Sez. II n. 10641 del 20.12.2023: l’imputato deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., all’applicazione delle pene sostitutive al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di chiedere un rinvio, poiché la fase processuale successiva non le prevede e la norma valorizza l’apporto delle parti nella definizione della risposta sanzionatoria. Per le stesse ragioni risulta inammissibile la richiesta di semilibertà sostitutiva.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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