Obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche per la revoca del visto di conformità (TAR Lombardia n. 2540 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cancellazione del professionista dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità ex art. 35 d.lgs. n. 241/1997, disposta per la sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, deve essere preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale. Il relativo obbligo, previsto dall’art. 25, comma 2, d.m. n. 164/1999 per le irregolarità riscontrate nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, si applica a fortiori all’accertamento dell’assenza di un requisito soggettivo, situazioni rispetto alle quali l’apporto partecipativo si rivela necessario anche in presenza di provvedimenti a contenuto vincolato. L’accertata violazione delle disposizioni tributarie non determina, infatti, alcun automatismo revocatorio, richiedendo l’attenta ponderazione di elementi quali l’effettiva esposizione debitoria, la pendenza di contestazioni giudiziali e l’adesione a procedure di definizione agevolata.
Il Fatto
Un commercialista, iscritto all’Albo dal 1982 e abilitato al rilascio del visto di conformità, veniva cancellato dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati con nota dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione contestava la sopravvenuta carenza del requisito di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), d.m. n. 164/1999, avendo accertato a carico del professionista un debito erariale e contributivo pari a euro 393.586,43, derivante da più di venti cartelle esattoriali notificate.
Il professionista impugnava il provvedimento deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione del giusto procedimento per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale e il difetto di istruttoria e di motivazione. Sosteneva, in particolare, che il debito contestato non corrispondesse all’effettiva esposizione, essendo in parte oggetto di contestazione giudiziale e in parte definito con la c.d. Rottamazione ter.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato congiuntamente i due motivi, ritenendoli fondati. Ha ricostruito il quadro normativo, rilevando che l’iscrizione all’elenco è subordinata all’autodichiarazione dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, d.m. n. 164/1999, tra cui la mancata commissione di violazioni gravi e ripetute in materia tributaria e contributiva. Ha quindi valorizzato il potere di vigilanza attribuito all’Agenzia delle Entrate dall’art. 25 del medesimo decreto, disposizione che impone la redazione di un processo verbale di constatazione da notificare al professionista e l’assegnazione di un termine per eliminare le irregolarità o produrre osservazioni, prima dell’adozione di qualsiasi provvedimento sanzionatorio.
Ha escluso che la disposizione sia inapplicabile alla fattispecie, trattandosi di contestazione di un requisito soggettivo e non di irregolarità nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. Il Collegio ha affermato che, se il contraddittorio è previsto per rilievi attinenti all’attività professionale, a fortiori deve ritenersi applicabile a un rilievo più radicale quale l’assenza di un requisito soggettivo, anche in considerazione della comune collocazione topografica delle disposizioni nel d.m. n. 164/1999.
Il Tribunale ha inoltre superato l’eccezione relativa alla natura vincolata del provvedimento, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il confronto procedimentale può risultare imprescindibile anche per i provvedimenti vincolati quando l’apporto partecipativo sia utile all’accertamento di presupposti di fatto complessi (Cons. Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6235; Cons. Stato, sez. VI, 23 aprile 2024, n. 3710; cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 novembre 2024, n. 8908).
Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva comunicato la cancellazione senza consentire al professionista di rappresentare che l’ammontare del debito costituiva un dato lordo, che parte della somma era stata oggetto di contestazione giudiziale e che erano state intraprese procedure di definizione agevolata. Elementi, questi, che avrebbero dovuto essere valutati ai fini dell’apprezzamento della gravità delle violazioni, non potendosi riconoscere alcun automatismo revocatorio.
La sentenza ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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