Ottemperanza per il pagamento di differenze retributive: la rivalutazione non spetta per debiti di valuta (TAR Lombardia n. 3595 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, ordina il pagamento integrale delle somme dovute per il titolo esecutivo giudicato, assegnando un termine e nominando fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il credito per differenze retributive costituisce debito di valuta: la rivalutazione monetaria non è dovuta in assenza della prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., mentre gli interessi, se già riconosciuti nel giudicato, sono ricompresi nell’ordine di ottemperare. La domanda risarcitoria ex art. 112, comma 3, c.p.a. va respinta se generica e priva dei presupposti dell’impossibilità o dell’elusione del giudicato.
Il Fatto
Il contribuente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive, in forza del decreto di ricostruzione di carriera e del riconoscimento del diritto alla fascia retributiva superiore fin dal 1° gennaio 2020, per la somma capitale di euro 14.927,76, oltre interessi.
Passata in giudicato e notificata la sentenza munita di formula esecutiva, l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’amministrazione, con nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere deduzioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità della procedura, constatando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di pagamenti, anche parziali, da parte dell’amministrazione. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte del Ministero ha reso evidente l’inerzia, conducendo all’accoglimento del ricorso e alla dichiarazione di inottemperanza.
Il Collegio ha assegnato all’amministrazione il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per il pagamento integrale di capitale e interessi. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega, precisando che per tale funzione non spetta alcun compenso aggiuntivo trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di rivalutazione e interessi ex art. 112, comma 3, c.p.a., il TAR ha osservato che gli interessi erano già stati riconosciuti nella sentenza azionata e pertanto risultavano coperti dal giudicato e dall’ordine di ottemperare. Per la rivalutazione monetaria, invece, ha richiamato la distinzione tra debiti di valuta e obbligazioni di valore: trattandosi di credito pecuniario, la rivalutazione può essere riconosciuta solo a condizione che il creditore provi il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., non compensato dagli interessi legali, prova non fornita nel caso di specie.
La domanda risarcitoria è stata infine respinta per genericità e perché l’accoglimento del ricorso garantisce l’integrale esecuzione del giudicato, non ricorrendo i presupposti dell’impossibilità o dell’elusione. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente e distratte in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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