Sanzione per abuso su immobile vincolato spetta alla Soprintendenza (TAR Sicilia n. 244 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi realizzati su immobili sottoposti a vincolo ai sensi del d. lgs. n. 42/2004, la potestà di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 spetta all’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, individuata nella Soprintendenza, e non al Comune, che difetta di competenza anche quando la riclassificazione dell’intervento operata dall’ente locale sia corretta. Gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella realizzazione e modificazione di tramezzi e infissi interni, nella creazione o integrazione di servizi igienico-sanitari e nella posa di pavimento galleggiante, senza alterazione di volumetria, sagoma o destinazione d’uso, restano assentibili mediante CILA. L’adibizione di un appartamento a casa vacanze o bed and breakfast, in forma non imprenditoriale, non integra mutamento rilevante della destinazione d’uso residenziale. CILA non è idonea ad assentire la ricostruzione di un solaio o la realizzazione di un ballatoio di collegamento, per il loro impatto statico, che esige il previo deposito del progetto presso il Genio civile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva eseguito, nel 2016, lavori interni sul proprio appartamento, omettendo la presentazione della CILA e il preventivo parere della Soprintendenza, essendo l’unità immobiliare gravata da vincolo storico-monumentale a far data dal 13 aprile 2015. Per regolarizzare gli interventi presentava, nel 2021, una CILA in sanatoria ai sensi dell’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001 e inoltrava alla Soprintendenza istanza di parere di compatibilità, definita con autorizzazione del 25 agosto 2023, con contestuale rinvio al Comune per la classificazione esatta delle opere.

Il Comune di Catania, dopo aver comunicato l’avvio del procedimento di ripristino e respinto le osservazioni del ricorrente, adottava la determina con cui, ritenuta l’incompatibilità tra le opere e la CILA, irrogava la sanzione pecuniaria di Euro 5.164,00 ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di competenza del Comune a sanzionare, l’erronea classificazione degli interventi, l’insussistenza del mutamento di destinazione d’uso e l’illegittima estensione del sopralluogo ad opere ulteriori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto, per ragioni logico-giuridiche, il motivo relativo alla competenza, e lo ritiene fondato. Il provvedimento sanzionatorio richiama espressamente l’art. 33, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce all’amministrazione competente a vigilare sull’osservanza del vincolo il potere di ordinare la restituzione in pristino e di irrogare la sanzione pecuniaria. Tale amministrazione, per gli immobili vincolati, è la Soprintendenza, e non il Comune: il profilo di difetto di competenza è assorbente, anche a voler ritenere corretta la riclassificazione delle opere operata dall’ente locale.

Quanto alla classificazione degli interventi, il ricorso è parzialmente fondato. Le opere realizzate — tramezzi e infissi interni, impianti idrici, spostamento di un bagno, creazione di un nuovo wc, pavimento galleggiante — sono riconducibili alla manutenzione straordinaria, senza alterazione di volumetria, sagoma, forma o destinazione d’uso. Corretto è dunque l’utilizzo della CILA, titolo generale-residuale per gli interventi per cui il testo unico non impone la SCIA o il permesso di costruire, come affermato da una recente pronuncia dello stesso Tribunale.

Fondata è anche la censura sul mutamento di destinazione d’uso. Il Regolamento edilizio comunale non considera modifica di destinazione d’uso l’adibizione di un appartamento a casa vacanze o bed and breakfast, riconducendola alla funzione residenziale. Sul piano nazionale, l’art. 23 d.P.R. n. 380/2001 qualifica come rilevante il passaggio a una diversa categoria funzionale, ma per l’uso promiscuo la giurisprudenza amministrativa applica il criterio di prevalenza della superficie. Nel caso di specie la nota di riscontro difetta di specifico riferimento al tipo di cambiamento contestato.

Non è configurabile alcun contrasto tra la CILA e lo Studio di dettaglio del Centro storico, essendo la comunicazione presentata quando lo Studio non era ancora vigente; la mancata trasmissione di documentazione non incide, per i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sulla legittimità del titolo. La nuova autorizzazione allo scarico, poi, non era necessaria, non essendo mutate qualità e quantità dei reflui, come desumibile dall’art. 124, comma 12, d. lgs. n. 152/2016.

Resistono invece le contestazioni relative alla ricostruzione del solaio e al ballatoio di collegamento. Si tratta di strutture con evidente impatto sui profili statici, per le quali era necessario il previo deposito del progetto al Genio civile; la tesi del ricorrente di una variante non essenziale è giudicata opinabile. Il Collegio richiama infine il principio per cui delle opere abusive risponde l’attuale proprietario anche se realizzate da terzi. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati, con annullamento parziale degli atti e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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