Giudicato sulla Carta docente: ottemperanza e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 239 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, deve essere eseguito dall’Amministrazione scolastica nel termine fissato dal giudice dell’ottemperanza. L’inerzia protratta oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integra l’inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 14 legge n. 669/1996. Il commissario ad acta può essere nominato, per il caso di ulteriore inadempienza, tra i dirigenti della stessa Amministrazione resistente, con esclusione di qualsiasi compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il Tribunale civile, in sede di lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, condannando l’Amministrazione alla attribuzione della stessa per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ai fini esecutivi.
Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge n. 669/1996 senza esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma e ha depositato un ordine di pagamento riferito alle sole somme spettanti al difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il titolo esecutivo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Da tale notificazione è decorso il termine di centoventi giorni, senza che l’Amministrazione abbia dimostrato l’avvenuta esecuzione.
L’onere della prova dell’adempimento grava sull’Amministrazione. Nel caso di specie la difesa erariale non ha fornito alcuna dimostrazione di aver corrisposto alla ricorrente quanto dovuto, poiché l’ordine di pagamento depositato riguarda esclusivamente le somme distratte in favore del procuratore della parte, che non è ricorrente nella presente controversia.
Ne discendono i presupposti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il TAR dichiara pertanto l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina fin da ora quale commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo Ufficio, attingendo alle risorse interne dell’Amministrazione anche per evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale. Il commissario provvede entro ulteriori sessanta giorni.
Il TAR precisa che l’incarico costituisce obbligo per il dipendente pubblico, salvo giustificato motivo, e che il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente della stessa Amministrazione resistente e di attività rientrante nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando propri precedenti conformi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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