Il sostituto d’imposta risponde anche per l’acconto e il vizio di motivazione apparente determina la cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 15802 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sostituto d’imposta è tenuto a versare le imposte, anche a titolo di acconto, in luogo del sostituito, ma la sua obbligazione dipende da quella del debitore principale: l’adempimento integrale del sostituito estingue il debito tributario e, conseguentemente, la pretesa azionabile nei confronti del sostituto. È affetta da motivazione apparente — e quindi nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. — la sentenza che confermi la pretesa del fisco verso il sostituto senza spiegare il rapporto tra l’obbligazione del sostituto e quella del sostituito, limitandosi a riportare il testo dell’art. 64, primo comma, d.P.R. n. 600/1973 senza desumere alcun percorso logico-giuridico che giustifichi la debenza in presenza di un adempimento pressoché totale del sostituito.
Il Fatto
La società, già Cassa di Risparmio di Firenze, impugnava una cartella di pagamento con cui l’Amministrazione finanziaria richiedeva il versamento di ritenute d’acconto non versate sugli utili distribuiti nei periodi d’imposta 1993-1994 e 1994-1995. Le pretese erano divenute definitive a seguito di pronunce della Corte di cassazione. La contribuente eccepiva l’illegittimità della richiesta, rappresentando che i sostituiti avevano provveduto al versamento delle imposte, in tutto o in parte, con la conseguenza che la pretesa verso il sostituto si traduceva in una doppia imposizione.
L’Ufficio, nel corso del giudizio di primo grado, disponeva uno sgravio parziale della pretesa e la Commissione Tributaria Provinciale confermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo per le ritenute omesse, gli interessi e le sanzioni. In appello, la società reiterava le proprie difese, evidenziando l’integrale pagamento da parte di uno dei sostituiti e la natura parziale dei versamenti degli altri. La Commissione Tributaria Regionale, preso atto degli ulteriori sgravi, confermava la sentenza di primo grado, condannando la contribuente alle spese del doppio grado.
La Motivazione della Corte
La Corte, esaminati i cinque motivi di ricorso, ha ritenuto fondato e assorbente il secondo, con cui la società deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 61 d.lgs. n. 546/1992.
Il giudice di appello aveva rigettato il gravame riportando il solo dettato dell’art. 64, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, che qualifica l’obbligo del sostituto come adempimento “in luogo di altri, anche a titolo di acconto”. Dalla mera riproduzione della norma, tuttavia, non è dato desumere alcuna argomentazione che sorregga l’assunto della persistente debenza del sostituto in presenza di un adempimento pressoché totale del sostituito. La sentenza impugnata, inoltre, non risponde al quesito centrale del rapporto fra l’obbligazione del sostituito e quella del sostituto, omettendo di chiarire se le stesse siano legate da un vincolo di solidarietà o di alternatività.
La Corte richiama il principio consolidato (Cass. VI-5, n. 9105/2017) per cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento o li indica senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento. In tali casi, la sentenza resta priva del “minimo costituzionale” (Cass. S.U. n. 8053/2014), essendo nulla ove la motivazione si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi.
Nella specie, la sentenza risulta sprovvista di una reale motivazione in ordine alla questione centrale della dipendenza dell’obbligazione del sostituto da quella del sostituito. L’accoglimento del secondo motivo assorbe le restanti censure, relative al rapporto tra le obbligazioni, alla soccombenza virtuale e alla condanna alle spese.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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