Soci di s.r.l. a ristretta base: nessun litisconsorzio necessario con la società (Cass. civ. Sez. V n. 4425 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti tributari nei confronti dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso verso i soci, avente ad oggetto il maggior reddito da partecipazione derivante dalla presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati a carico della società partecipata, non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra società e soci. Sussiste unicamente un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quelli ulteriori. Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria può proporre appello nei confronti della sola società contribuente e che gli atti impositivi dei soci non costituiscono un unico rapporto sostanziale. La riunione dei ricorsi in primo grado determina la sola trattazione simultanea dei procedimenti, che conservano la loro individualità.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificò a una s.r.l. un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione un maggior reddito, ai fini Irpef e Iva, per l’anno d’imposta 2005. L’atto seguiva a una verifica fiscale che aveva rilevato l’inattendibilità delle scritture contabili, l’indebita deduzione di costi e l’omessa contabilizzazione di ricavi appostati come finanziamento soci. Trattandosi di società a ristretta base partecipativa, l’Amministrazione notificò due atti impositivi di contenuto analogo ai soci, ciascuno titolare della metà delle quote.

Società e soci impugnarono gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse i ricorsi riuniti. L’Agenzia appellò la sentenza nei soli confronti della società, senza notificare l’atto introduttivo ai soci. La Commissione tributaria regionale accolse il gravame, escludendo il litisconsorzio necessario, ritenendo ammissibile l’appello e fondata la pretesa erariale. Società e soci ricorsero in cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui i ricorrenti censurano la mancata declaratoria del giudicato formatosi nei confronti dei soci per effetto della mancata notifica dell’appello. Il motivo è inammissibile: i ricorrenti veicolano in cassazione una domanda di accertamento sull’esistenza del giudicato, mai proposta in sede d’appello e che avrebbe dovuto assumere la forma dell’istanza ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. davanti al cancelliere competente. Inoltre il ricorso dei soci è inammissibile perché gli stessi non erano parti nel giudizio d’appello.

Il secondo motivo, che assume l’inammissibilità dell’appello per mancata proposizione verso tutte le parti del giudizio di primo grado, è anzitutto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi. La statuizione invocata avrebbe presupposto il rilievo di una fattispecie di litisconsorzio necessario, che i giudici regionali avevano espressamente escluso. Il motivo è anche infondato: la Corte richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’impugnazione dell’avviso di accertamento dei soci di società di capitali non determina litisconsorzio necessario con la società, sussistendo solo un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra l’accertamento sociale e quelli ulteriori (Cass. n. 31214/2023; Cass. n. 94/2022; Cass. n. 20507/2017).

I motivi terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono infondati. La mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, che determinano l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità dei motivi si ricavano, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione, comprese le premesse in fatto e le conclusioni (Cass. n. 15519/2020; Cass. n. 707/2019). L’art. 53 va interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., perché limita l’accesso alla giustizia.

Il quinto motivo è inammissibile per plurimi profili: consiste in un coacervo di censure prive del canone di specificità, sollecita un riesame nel merito degli apprezzamenti dei giudici d’appello e omette di indicare specificamente la documentazione evocata, in violazione dell’art. 366, num. 6), cod. proc. civ. Quanto all’onere della prova, il sindacato di legittimità è limitato al caso in cui il giudice abbia fatto gravare l’onere su una parte diversa da quella cui spettava (Cass. n. 26739/2024).

Il sesto motivo è infondato: la tesi secondo cui il libro inventari dovrebbe annotare le sole risultanze finali confligge con il criterio fiscale della corretta valutazione delle rimanenze, imposto dall’art. 59, primo comma, TUIR (oggi art. 92 TUIR); l’eventuale errore nell’inventario è corretto solo dall’esposizione delle rimanenze nel conto dei profitti e delle perdite (Cass. n. 8879/2007). I motivi settimo, ottavo e nono sono inammissibili per difetto di specificità e perché sollecitano un riesame della documentazione estraneo al giudizio di legittimità. In conclusione, il ricorso dei soci è inammissibile e quello della società è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato raddoppiato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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