Accalappiamento cani randagi illegittimo senza accertamento ASP sulla pericolosità (TAR Sicilia n. 4137 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prevenzione del randagismo, il Comune non può disporre la cattura e il ricovero in canile di cani vaganti senza una previa istruttoria che coinvolga la A.S.P. veterinaria competente, chiamata ad accertare l’effettiva pericolosità degli animali e la loro eventuale qualifica di cani morsicatori. I cani randagi non riconosciuti morsicatori da pubblici atti devono essere sterilizzati, microchippati, muniti di collare rosso e reimmessi sul territorio, d’intesa con l’area di sanità pubblica veterinaria e sentito il parere dell’associazione animalista. L’adozione di misure extra ordinem richiede la sussistenza di necessità e urgenza, non ravvisabile in situazioni fisiologiche e prevedibili. In difetto di istruttoria e di motivazione, gli atti di accalappiamento sono illegittimi e vanno annullati. L’associazione animalista rappresentativa è portatrice di un interesse meritevole di tutela alla protezione del benessere degli animali.
Il Fatto
Un’associazione animalista iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato e all’albo delle associazioni per la protezione degli animali ricorreva al TAR Sicilia per l’annullamento del provvedimento implicito, del verbale di cattura e della scheda di intervento con cui il Comune resistente aveva prelevato, mediante telenarcosi, due cani meticci presenti sul territorio, ricoverandoli in un canile convenzionato.
La ricorrente deduceva che i due esemplari erano già stati accalappiati in precedenza e poi reimmessi dopo sterilizzazione e microchippatura, che la cattura era avvenuta in un luogo diverso da quello indicato nel verbale e che mancava qualsiasi accertamento dell’A.S.P. sulla qualifica di cane morsicatore. Il Comune eccepiva in via preliminare la carenza d’interesse e, nel merito, la legittimità del proprio operato. L’istanza cautelare era respinta; dopo l’interruzione del giudizio e la riassunzione, la causa giungeva in decisione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato regionale, estraneo al giudizio e agli atti impugnati, disponendone l’estromissione. Respinta l’eccezione di carenza d’interesse: l’associazione animalista rappresentativa sul piano regionale è portatrice dell’interesse alla tutela del benessere psico-fisico degli animali, costituzionalmente garantito, e la declaratoria di inammissibilità inciderebbe sulla tutela piena ed effettiva dell’interesse azionato.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. La legge n. 281/1991 vieta la soppressione dei cani vaganti e ne consente l’eliminazione solo in casi tassativi, con modalità eutanasiche e ad opera di medici veterinari. La disciplina regionale prevede che, in caso di cani non identificati, dopo le operazioni di identificazione e registrazione si proceda di norma alla sterilizzazione e alla reimmissione sul territorio, escludendola solo in caso di manifesta pericolosità o di soggetti morsicatori in maniera conclamata, secondo la valutazione dei veterinari dell’azienda sanitaria provinciale.
Richiamato l’art. 160 d.P.R. n. 320/1954, secondo cui ogni provvedimento di polizia veterinaria di competenza comunale deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale, il Collegio osserva che i controlli sanitari spettano all’azienda sanitaria locale e che i provvedimenti comunali devono fondarsi sugli accertamenti dalla stessa svolti, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Applicando tali principi, i provvedimenti impugnati si rivelano illegittimi. A fronte delle denunce pervenute, il Comune avrebbe dovuto attivare un procedimento istruttorio volto ad accertare l’esistenza di problematiche di incolumità e sanità pubblica, coinvolgendo la A.S.P. veterinaria, chiamata a verificare la pericolosità dei cani e la loro qualifica di morsicatori. Gli atti impugnati non contengono alcun riferimento all’azienda sanitaria: manca un’adeguata istruttoria e non è dato nemmeno sapere se i cani prelevati corrispondessero a quelli delle denunce.
Il Collegio rileva, inoltre, l’assenza dei requisiti di necessità e urgenza idonei a legittimare una misura di natura extra ordinem, difettando una situazione di effettiva eccezionalità e imprevedibilità. L’amministrazione cercava piuttosto di fronteggiare circostanze fisiologiche e prevedibili. Il ricorso è quindi accolto e gli atti annullati, con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi; le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.