Ottemperanza e cessazione della materia del contendere senza previa diffida (TAR Sicilia n. 4138 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la spontanea e integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., per essere la pretesa del ricorrente pienamente soddisfatta. Da tale esecuzione spontanea il giudice trae il convincimento sulla fondatezza del ricorso e sulla soccombenza virtuale dell’amministrazione, con condanna alle spese. L’art. 114 cod. proc. amm. non richiede, quale condizione di accesso alla tutela giurisdizionale, la notifica di una previa diffida all’amministrazione inadempiente: il ricorrente che agisca senza diffida non può subire alcun pregiudizio in punto di liquidazione delle spese. La compensazione resta esclusa in assenza delle gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 cod. proc. civ..
Il Fatto
I ricorrenti avevano impugnato la delibera con cui la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania aveva esteso anche ai laureati immatricolati prima dell’anno accademico 2006/2007 la riduzione del punteggio massimo attribuibile alla tesi di laurea, da 11 a 5 punti. Con sentenza n. 1807/2014 il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando la delibera e i verbali delle Commissioni di laurea, e aveva condannato l’Ateneo a rideterminare i voti finali secondo una proporzione fissata in motivazione. La pronuncia era passata in giudicato.
A fronte della mancata esecuzione del titolo, i ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione entro un termine e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’Università ha prodotto la delibera con cui la Commissione dipartimentale aveva rideterminato i voti di laurea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato, dalla documentazione prodotta dall’Ateneo e dalla memoria dei ricorrenti, che l’amministrazione ha dato esecuzione integrale al titolo ottemperando e che la pretesa dei ricorrenti è stata soddisfatta. Ne è derivata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
Sulla sorte delle spese, il Tribunale ha ricostruito la soccombenza virtuale: l’esecuzione spontanea intervenuta in corso di causa dimostra la fondatezza del ricorso. Ha quindi escluso la compensazione, non ravvisando le gravi ed eccezionali ragioni previste dall’art. 92 cod. proc. civ., anche in considerazione delle peculiarità della controversia.
Il passaggio centrale riguarda l’eccezione dell’Ateneo, che aveva invocato l’improcedibilità del ricorso per l’assenza di una sollecitazione stragiudiziale. Il Collegio ha osservato che l’art. 114 cod. proc. amm. non richiede la notifica di una previa diffida ai fini della proposizione del ricorso per ottemperanza. Chi agisce per ottenere l’esecuzione di un titolo senza diffida non può dunque ricevere un pregiudizio sul piano delle spese per non aver utilizzato un atto di impulso non richiesto quale requisito di accesso alla tutela giurisdizionale.
Le spese sono state liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre oneri accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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