Accertamenti bancari: la CTR deve valutare ogni singola movimentazione (Cass. civ. Sez. V n. 26981 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 pongono una presunzione legale in favore dell’erario che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ. Il contribuente può superarla solo con una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni singolo versamento e prelevamento, idonea a dimostrare che le movimentazioni non attengono a operazioni imponibili. A tale onere corrisponde il dovere del giudice di merito di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione e di dare espressamente conto in sentenza delle relative risultanze. È pertanto nulla, per difetto di motivazione, l’affermazione apodittica di mancanza di prove concrete, non seguita da alcun esame analitico della documentazione prodotta.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una titolare di impresa individuale, esercente dal 2014 la vendita di autoveicoli usati, un avviso di accertamento fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. L’Ufficio imputava a maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, le movimentazioni ritenute ingiustificate su conti correnti intestati alla contribuente, contestava un maggior reddito di partecipazione per la quota detenuta in una società in accomandita semplice e recuperava l’Iva detratta su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo fornita la documentazione giustificativa delle movimentazioni e illegittima la ripresa dei costi. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza impugnata, accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, ravvisando la mancata dimostrazione della estraneità della contribuente alla frode e la non superata presunzione legale. Ricorreva per cassazione la contribuente con tre motivi; resisteva l’Agenzia con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte, applicando il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ha dato precedenza all’esame del terzo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato, e ha assorbito i restanti. Il motivo censurava la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere il giudice di appello ritenuto non superata la presunzione senza valutare l’idoneità della documentazione prodotta in primo grado.
Il Collegio ha ricostruito l’assetto dell’onere probatorio. La presunzione legale in favore dell’erario non necessita dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e vincola l’Ufficio ad assumere che i movimenti siano imputabili al contribuente, senza analisi delle singole operazioni. Il contribuente che voglia superarla deve offrire la prova contraria di avere tenuto conto delle somme nella determinazione del reddito imponibile, oppure la prova analitica della irrilevanza di ciascun movimento, restando insufficiente ogni prova generica e non puntuale.
La Corte ha richiamato i propri precedenti in materia, tra cui Sezioni Unite n. 9636 del 2014, Cass. n. 13112 del 2020, Cass. n. 16686 del 2016, Cass. n. 35258 del 2021, Cass. n. 34926 del 2023 e Cass. n. 5529 del 2025. Da essi si desume che all’onere analitico del contribuente corrisponde l’obbligo del giudice di verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove per ogni singola movimentazione e di dare espressamente conto in sentenza delle risultanze di quella verifica, anche quando l’amministrazione contesti in blocco l’inattendibilità della contabilità.
Nel caso concreto, la CTR si è limitata ad affermare che non risultava agli atti alcuna concreta prova fornita dalla contribuente, senza esaminare la documentazione depositata in primo grado e puntualmente indicata nel ricorso per ogni singola movimentazione. Tale statuizione è apodittica e non si attiene ai principi richiamati: il giudice di appello non ha verificato se le movimentazioni bancarie fossero o meno riferibili a operazioni imponibili ai fini reddituali.
Quanto al ricorso incidentale dell’Agenzia, concernente il diniego di detrazione dell’Iva, il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attinente al decisum. La CTR, infatti, aveva fondato la conferma della illegittimità della ripresa anche su una distinta ratio decidendi, non aggredita: la mancata dimostrazione da parte dell’Ufficio del coinvolgimento della ditta nella frode, ovvero della conoscenza o conoscibilità dell’inserimento delle operazioni in una evasione fiscale. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.