Sanzioni tributarie: no impugnazione immediata se presentate deduzioni difensive (Cass. civ. Sez. V n. 33702 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative tributarie, il trasgressore che abbia presentato deduzioni difensive ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. Lgs. n. 472 del 1997 non può impugnare immediatamente l’atto di contestazione, perché l’art. 16, comma 5, dello stesso decreto espressamente sancisce che, in tal caso, «l’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile». Il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, avverso il successivo provvedimento di irrogazione delle sanzioni che l’ufficio adotta, nel termine di decadenza di un anno dalla presentazione delle deduzioni, ai sensi dell’art. 16, comma 7. È pertanto errata la sentenza d’appello che dichiari inammissibile il ricorso introduttivo proposto dal trasgressore avverso l’atto di irrogazione, sul presupposto che egli avrebbe dovuto impugnare il prodromico atto di contestazione unitamente al provvedimento di non accettazione delle deduzioni.

Il Fatto

La Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate irrogava al trasgressore, nella duplice qualità di autore degli illeciti e di amministratore pro tempore di una società in nome collettivo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni in materia di IRAP riferite all’anno d’imposta 2003: tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni di legge e presentazione di dichiarazione infedele.

Il contribuente impugnava la pretesa sanzionatoria davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. La decisione era integralmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, che in accoglimento dell’appello erariale dichiarava inammissibile il ricorso introduttivo, sul rilievo che il trasgressore avrebbe dovuto impugnare il prodromico atto di contestazione unitamente al provvedimento di non accettazione delle deduzioni difensive. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 16, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 1997. La Corte ricostruisce il quadro normativo muovendo dal combinato disposto degli artt. 16, commi 3 e 4, e 18, comma 1, del medesimo decreto: il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono presentare all’ufficio deduzioni difensive; in mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie.

Il percorso argomentativo si concentra sul comma 5 dell’art. 16, secondo cui, qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione, «l’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile». Il successivo comma 7 precisa che, quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Su queste basi, la Corte rileva che nel caso di specie il trasgressore aveva effettivamente prodotto deduzioni difensive a seguito della notifica dell’atto di contestazione, come accertato dalla stessa CTR. Ne consegue che egli non poteva immediatamente impugnare tale atto, ostandovi l’inequivoco tenore letterale del comma 5.

Deve invece ritenersi del tutto legittimo che il ricorrente abbia impugnato il successivo atto di irrogazione delle sanzioni, emesso ai sensi del comma 7. Ha pertanto errato il collegio di secondo grado nel dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo. Il primo motivo è quindi fondato e assorbe l’esame della seconda censura.

La Corte cassa la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito ai sensi degli artt. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992. Essendo pacifico che le pronunce d’appello passate in giudicato avevano annullato in toto l’avviso di accertamento che aveva dato origine all’atto di contestazione, risulta venuto meno l’atto impositivo presupposto delle sanzioni: l’originario ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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