Produzione di nuovi documenti in appello tributario e validità della delega di firma (Cass. civ. Sez. 5 n. 5970 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario di appello, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 — nel testo applicabile ratione temporis — è consentita la produzione di nuovi documenti da parte dei soccombenti in primo grado, anche se preesistenti al giudizio di prime cure, senza che la parte debba dimostrare che la mancata esibizione precedente sia dipesa da causa ad essa non imputabile. Tale facoltà costituisce un’espressa deroga al divieto di nuovi mezzi di prova di cui al comma 1 della medesima disposizione e può essere esercitata anche per dimostrare la validità della delega di firma dell’atto impositivo impugnato.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una socia di una società a ristretta base proprietaria, recuperando a tassazione il maggior reddito da partecipazione non dichiarato per l’anno 2010. L’atto impositivo era conseguente a una verifica fiscale che aveva accertato ricavi non contabilizzati dalla società, presuntivamente distribuiti ai soci.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla CTP di Rimini, che lo annullava per difetto di valida sottoscrizione: la delega di firma conferita dal capo dell’Ufficio al funzionario sottoscrittore risultava scaduta prima dell’emissione dell’atto. La decisione era confermata dalla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che riteneva inammissibile la produzione in appello, da parte dell’Amministrazione, dell’ordine di servizio con cui il termine di validità della delega era stato prorogato.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, denunciando — ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. — la violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 per l’erronea declaratoria di inammissibilità della produzione documentale. La Corte ha preliminarmente ricondotto il motivo al paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., trattandosi di un error in procedendo.
I giudici di legittimità hanno escluso l’applicabilità delle modifiche all’art. 58 introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, che le ha ritenute applicabili soltanto ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato dopo l’entrata in vigore del decreto. La controversia, iniziata nel 2017, resta pertanto disciplinata dal testo previgente.
Nel testo qui rilevante, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, introducendo un’espressa deroga al divieto di nuovi mezzi di prova del comma 1. La Corte ha richiamato il proprio orientamento costante, secondo cui la produzione è libera anche per documenti preesistenti, senza onere di dimostrare la non imputabilità della mancata esibizione in primo grado (tra le più recenti, Cass. n. 27920/2025), e può essere esercitata anche dalla parte contumace o allo scopo di provare la validità della delega di firma (cfr. Cass. n. 8505/2025).
La Corte territoriale si è discostata da tali princìpi. L’ordine di servizio era stato depositato dall’Agenzia unitamente al ricorso in appello, nel rispetto del termine del combinato disposto degli artt. 32, comma 1, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’esame diretto degli atti del giudizio di merito, consentito per la natura processuale del vizio, ha confermato la presenza del documento nel fascicolo (cfr. Cass. Sez. U. n. 8950/2022).
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CGT di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame della controversia alla luce della documentazione prodotta in appello dall’Amministrazione, da ritenersi utilizzabile, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.