Interposizione fittizia di fondo immobiliare e prova dell’IVA (Cass. civ. Sez. V n. 20846 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 non presuppone l’inesistenza del soggetto interposto, né impone di distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di interposizione, anche a quella reale e all’uso improprio di un legittimo strumento giuridico. La traslazione del reddito d’impresa e dei relativi tributi dall’interposto all’interponente, quale effettivo possessore del reddito, opera anche ai fini IVA, poiché la qualità di soggetto interposto riconosciuta in capo al fondo immobiliare e il suo totale asservimento all’interponente rilevano pure per il tributo indiretto. La prova del mancato pagamento dell’IVA grava sull’Amministrazione finanziaria solo quando si tratti di accertare una frode carosello; fuori da tale ipotesi, l’interponente deve dimostrare il regolare adempimento degli obblighi di versamento da parte dell’interposto o del suo gestore. Le sanzioni sono irrogate in proprio all’interponente, restando estranea la fattispecie all’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.
Il Fatto
Un fondo immobiliare chiuso, formalmente gestito da una società di gestione, era stato considerato dall’Amministrazione finanziaria fittiziamente interposto a una società immobiliare, a sua volta partecipata da società estere ubicate in zona franca. La verifica aveva contestato il conferimento di immobili nel fondo, l’emissione delle corrispondenti quote e la successiva cessione e locazione degli immobili, con conseguente omessa contabilizzazione e tassazione di ricavi per gli anni 2008 e 2009, oltre all’omesso versamento dell’IVA.
Emessi gli avvisi di accertamento in regime di trasparenza, la società contribuente li impugnava. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado limitatamente all’IVA, la sentenza d’appello veniva cassata con rinvio e il giudice del rinvio confermava l’annullamento del recupero IVA, ritenendo che la prova contraria circa il pagamento del tributo da parte della società di gestione gravasse sull’Amministrazione finanziaria. L’Ufficio ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio accoglie l’unico motivo, rilevando che la decisione impugnata si pone in contrasto con il quadro consolidato della giurisprudenza di legittimità. Viene anzitutto richiamato il principio secondo cui l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 non richiede di distinguere tra interposizione fittizia e interposizione reale, come affermato da Cass. n. 5276 del 2022, Cass. n. 27625 del 2018 e Cass. n. 15830 del 2016.
La Corte sottolinea che la norma non limita i propri effetti alle imposte dirette, secondo Cass. n. 23231 del 2022: la qualità di soggetto interposto riconosciuta in capo al fondo e il suo totale asservimento all’interponente rilevano anche ai fini IVA. Ne deriva che l’attribuzione all’interponente delle operazioni svolte dal fondo impone a quest’ultimo l’onere di dimostrare il regolare adempimento degli obblighi di versamento del tributo.
Il collegio precisa che la prova del mancato pagamento dell’IVA grava sull’Amministrazione finanziaria soltanto in caso di frode carosello, dove il mancato versamento da parte della società cartiera è elemento essenziale della frode (Cass. n. 17818 del 2016; Cass. n. 10414 del 2011). Fuori da tale ipotesi, l’Ufficio deve provare, anche solo in via presuntiva, il totale asservimento della società interposta all’interponente, mentre spetta al contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione dei redditi (Cass. n. 29228 del 2021).
Quanto all’IVA, la Corte richiama la piena convergenza dei principi unionali: il gestore che agisce in nome proprio ma per conto della società instaura un rapporto riconducibile al mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che, se la prestazione è soggetta a IVA, pure il rapporto tra gestore e società lo è, in forza dell’art. 6, par. 4, della Sesta direttiva, corrispondente all’art. 3, terzo comma, d.P.R. n. 633 del 1972. Sul piano sanzionatorio, le violazioni sono imputate in proprio all’interponente, restando esclusa l’applicazione dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza d’appello cassata e la causa rinviata al giudice tributario di secondo grado per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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