Autista soccorritore CRI: mansioni area B e differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7759 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del CCNI della Croce Rossa Italiana per il periodo 2006-2009 non determina una trasposizione automatica del profilo dell’autista soccorritore dall’area A all’area B, ma si limita a precisare i requisiti che quello specifico profilo deve possedere per l’inquadramento nell’area B. Ne consegue che, accertato lo svolgimento effettivo delle mansioni di autista soccorritore e non di semplice autista, spettano le differenze retributive corrispondenti, senza che il giudice possa pretendere la prova di un ulteriore e autonomo grado di professionalità. Il relativo diritto decorre però solo dalla data di efficacia del contratto integrativo, non dall’origine del rapporto.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, dapprima a tempo determinato dal 2003 e poi a tempo indeterminato fino al 2016, proponeva opposizione allo stato passivo per ottenere l’ammissione di un credito privilegiato a titolo di differenze retributive. Sosteneva di avere svolto mansioni superiori a quelle dell’inquadramento formale (area A, posizione A2), segnatamente quelle di autista soccorritore e di soccorritore di prossimità, proprie dell’area B, posizione B1.

Il commissario liquidatore eccepiva l’insussistenza del credito, la prescrizione e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Il Tribunale fallimentare, rimessa in termini l’opponente, rigettava l’opposizione. Avverso il decreto la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte fondato. È inammissibile là dove la ricorrente invoca delibere regionali, atti privi di natura normativa e quindi inidonei a integrare le norme di diritto la cui violazione è denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., e là dove produce un documento nuovo, senza chiarire se fosse stato tempestivamente depositato in sede di opposizione.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio precedente (Cass. n. 20915/2019), secondo cui l’art. 12 CCNI non è viziato da nullità: esso non ricolloca il personale tra le aree, ma definisce più chiaramente i profili professionali, nel rispetto dei limiti posti dall’art. 40 d.lgs. n. 165/2001 alla contrattazione integrativa. Nella stessa linea si era già affermato il principio di prevalenza del contratto nazionale.

Il Tribunale, però, è incorso in un equivoco: ha ritenuto che le mansioni dell’area A fossero quelle di autista soccorritore e, su tale premessa, ha preteso la prova di un ulteriore grado di professionalità per l’inquadramento in area B. La premessa è errata. Il CCNI ha precisato quali requisiti deve possedere l’autista soccorritore per essere collocato in area B, distinguendolo dall’autista di area A, addetto a compiti di mero supporto logistico o amministrativo.

Nel caso concreto il Tribunale ha accertato lo svolgimento continuativo e prevalente di mansioni di autista soccorritore e di soccorritore di prossimità, con prestazioni socio-sanitarie in convenzione con la Regione. Da tale accertamento non ha tratto la conseguenza dovuta: quel fatto basta a integrare la maggiore professionalità che distingue il profilo. Il decreto è pertanto cassato con rinvio.

La Corte precisa infine che il diritto alla maggiore retribuzione decorre solo dal 2006, data di efficacia del CCNI, e non dalla prima assunzione del 2003, come pretenderebbe la ricorrente. Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sull’eccezione di prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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