Sanatoria per raggiungimento dello scopo della mancata notifica dell’appello tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 10151 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la mancata notificazione dell’atto di appello a una delle parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado non determina l’inammissibilità del gravame qualora la parte pretermessa si costituisca comunque in giudizio. La costituzione volontaria della parte, consentendole di spiegare pienamente le proprie difese, realizza il raggiungimento dello scopo dell’atto e sana il vizio della notifica ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c. Detta regola opera anche nell’ipotesi di cause inscindibili, nelle quali il giudice d’appello, in mancanza di intervento della parte pretermessa, sarebbe tenuto a ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., piuttosto che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. La distinzione tra cause inscindibili e scindibili, rilevante per l’obbligo di integrazione del contraddittorio, non è superata dall’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che impone l’impugnazione nei confronti di tutte le parti del primo grado ma non incide sulla struttura processuale del rapporto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento e alcune cartelle esattoriali, eccependo la nullità della notificazione degli atti presupposti e chiedendo la declaratoria di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo valide le notifiche.
L’appello era proposto nei confronti dell’agente della riscossione e della Regione, ma non dell’ente impositore, che pure aveva partecipato al primo grado. Il giudice d’appello, rilevata la mancata notifica all’ente impositore e ritenuta la inscindibilità delle cause, dichiarava inammissibile il gravame, nonostante l’ente impositore si fosse comunque costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affermato la procedibilità del ricorso, rigettando l’eccezione di inammissibilità sollevata nella proposta di definizione accelerata, avendo il ricorrente prodotto il duplicato informatico del messaggio PEC contenente la sentenza impugnata, la cui intestazione ne evidenziava chiaramente la natura notificatoria.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo motivo, avente valore assorbente, ravvisando il malgoverno dell’art. 156, comma 3, c.p.c. da parte del giudice di merito. La costituzione in giudizio dell’ente impositore, parte pretermessa nella notificazione dell’appello, aveva infatti integrato la sanatoria per raggiungimento dello scopo, rendendo possibile lo svolgimento di piene difese nel merito dell’impugnativa.
La Corte ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 11676 del 2024, secondo cui l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel prescrivere che l’appello sia proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e scindibili. L’obbligo di integrazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., sussiste solo nelle cause inscindibili, laddove l’interesse delle parti pretermesse alla partecipazione al giudizio di appello non sia venuto meno.
Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto la natura inscindibile delle cause, considerato che il contribuente aveva contestato sia la legittimità dell’intimazione emessa dall’agente della riscossione, sia la fondatezza della pretesa tributaria, viziante gli atti presupposti formati dall’ente impositore. Tuttavia, la pacifica costituzione dell’ente impositore in appello ha sanato il difetto di litisconsorzio necessario, rendendo erronea la declaratoria di inammissibilità del gravame.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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