Archiviazione penale non vincola il giudice tributario sulla deducibilità dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 19712 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che il medesimo fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario. A differenza della sentenza emessa all’esito del dibattimento, il decreto di archiviazione presuppone la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti muniti di autorità di cosa giudicata ai sensi dell’art. 654 c.p.p.. Erra pertanto il giudice di appello tributario che vi annetta valore di prova contraria, ponendo nel nulla la valutazione degli indizi già compiuta in senso opposto. Incombe sul giudice di merito l’onere di esplicitare, con adeguato percorso logico-giuridico, le ragioni per le quali il provvedimento penale sia idoneo a superare la valenza degli indizi addotti dall’Amministrazione finanziaria.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010. Si contestava l’utilizzo di tre fatture d’acquisto per operazioni ritenute inesistenti, con imponibile di € 1.690.000,00 e IVA detratta pari a € 338.000,00. Si disconoscevano inoltre quote di ammortamento per € 40.287,40, relative a un opificio ritenuto non operativo, e costi per mano d’opera per € 128.584,74, non afferenti, con irrogazione di sanzione.

La società ricorreva. Il giudice di primo grado riconosceva la debenza fiscale quanto alle fatture per operazioni inesistenti, dichiarando invece la nullità dell’atto quanto ad ammortamenti e personale. Su appelli incrociati, la sentenza di secondo grado non si pronunciava sull’appello incidentale dell’Ufficio. Dopo la cassazione con rinvio in fase rescindente, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria annullava l’atto limitatamente alle quote di ammortamento, con riduzione proporzionale delle sanzioni. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente perché entrambi attingono l’apparato motivazionale della decisione, sono fondati, con assorbimento del terzo. Il primo denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex art. 111 Cost., artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992, art. 132 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.. Il secondo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 20 d.lgs. n. 74/2000, 7, quarto comma, d.lgs. n. 546/1992, 115 e 116 cod. proc. civ. e artt. 409, 652 e 654 cod. proc. pen..

La Corte ricostruisce il percorso della CTR. Questa, sulla base di molteplici elementi analiticamente indicati, aveva ritenuto non deducibili i costi perché la società non era operativa nel 2010: ogni sopralluogo dal 2009 in poi aveva riscontrato la mancata operatività dell’impianto, il certificato di agibilità era stato rilasciato solo nel 2011 e, su richiesta della stessa contribuente, la data di entrata in regime dell’impianto era stata differita al 15.11.2011. Da tali premesse i giudici di appello avevano confermato il disconoscimento delle quote di ammortamento.

Subito dopo, però, la CTR aveva affermato che la società doveva considerarsi operativa in applicazione dei principi della l. n. 130/2022, valorizzando un decreto di archiviazione del giudice penale. Qui sta il vizio: la Corte richiama l’orientamento secondo cui, in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata (Cass. Sez. V n. 16649 del 2020).

La Corte rammenta inoltre che il giudice, nell’esame dei fatti di prova, non può limitarsi a enunciare il giudizio, contenuto statico della motivazione, ma deve descrivere il processo cognitivo che lo ha condotto a quel risultato, contenuto dinamico della dichiarazione motivazionale (Cass. Sez. V n. 1236 del 2006; Cass. Sez. 6-5 n. 15964 del 2016; Cass. Sez. V n. 32980 del 2018; Cass. n. 26387 del 2023). Nel caso di specie difetta qualsivoglia analisi critica del provvedimento penale: la CTR non ha esposto le ragioni per cui il decreto di archiviazione costituisse idonea prova contraria a superare gli indizi dell’Amministrazione, pur positivamente valutati nella stessa sentenza. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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