Accertamento di compatibilità paesaggistica e sanatoria con demolizioni future: diniego legittimo (TAR Puglia n. 162 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ha ad oggetto esclusivamente la valutazione del rapporto tra le opere già esistenti e il vincolo paesaggistico, senza che possa essere condizionato all’esecuzione di interventi di demolizione o modificazione dello stato dei luoghi. È pertanto legittimo il diniego di sanatoria fondato sulla circostanza che l’istanza preveda la realizzazione di opere future, poiché un titolo “condizionato” postulerebbe una conformità ex post incompatibile con la disciplina della doppia conformità. Grava sul richiedente l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione dell’abuso, producendo elementi probatori concreti e inconfutabili, idonei a radicare la ragionevole certezza della data di ultimazione dell’opera.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno con manufatto a trullo, subivano un’ordinanza di demolizione per ampliamenti realizzati senza titolo. Presentavano quindi istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, proponendo anche la demolizione dell’unico ampliamento che riconoscevano come successivo al 1967. Il Comune rigettava l’istanza, ritenendo la sanatoria inammissibile sia per la previsione di opere future sia per l’insufficienza degli elementi probatori sull’epoca di realizzazione degli altri ampliamenti. I ricorrenti impugnavano il diniego deducendo difetto di istruttoria e motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto legittimo il primo motivo di diniego: l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004 non può che essere riferito alle opere effettivamente esistenti. Un’istanza che progetti interventi demolitori e ricostruttivi imporrebbe una valutazione scollegata dallo stato dei luoghi, in contrasto con i commi 4 e 5 della norma. Il TAR ha richiamato il principio per cui il titolo in sanatoria non può contenere prescrizioni modificative, perché ciò postulerebbe una conformità ex post, in violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Nel caso concreto, la demolizione parziale del bagno avrebbe inoltre richiesto nuove opere di chiusura, rendendo l’accertamento del tutto ipotetico.
Quanto alla datazione delle opere, il TAR ha applicato il principio per cui l’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’abuso grava su chi lo ha commesso. Il ricorrente deve produrre elementi concreti e inconfutabili; solo a fronte di essi sorge l’onere di prova contraria in capo all’amministrazione. Nel caso di specie, la fotografia aerea del 1972 era successiva all’entrata in vigore della legge n. 765/1967 e non permetteva di distinguere il manufatto, mentre gli ampliamenti risultavano chiaramente visibili solo dalle immagini del 2006. La perizia tecnica, basata su un singolo carotaggio, era stata formata direttamente dalla parte e presentava margini di opinabilità, non essendo idonea a dimostrare la data di completamento dell’intera costruzione.
Il Collegio ha infine escluso il difetto di istruttoria, rilevando che il Comune aveva espressamente valutato gli elementi probatori, spiegando le ragioni della loro inidoneità rispetto alla fotografia aerea e alla perizia tecnica. Il provvedimento risultava pertanto congruamente motivato. Il ricorso è stato rigettato, con nulla spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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