Onere probatorio della datazione delle opere abusive a carico del privato (TAR Puglia n. 161 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ordine di demolizione di opere abusive, grava esclusivamente sul privato l’onere della prova della data di realizzazione dell’opera, al fine di escludere la necessità del titolo edilizio per essere stata realizzata prima della novella introdotta dall’art. 10 della legge n. 765/1967; tale onere discende dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a. La presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva all’ordine di demolizione non determina l’inefficacia sopravvenuta dell’ingiunzione, ma solo uno stato di temporanea non esecutività del provvedimento, che riprende vigore decorso il termine del procedimento di sanatoria.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato tipo “trullo” in area soggetta a tutela paesaggistica, impugnavano l’ordinanza di demolizione n. 80 del 2019 con cui il Comune aveva ingiunto la rimozione di opere abusive consistite in un ampliamento del fabbricato originario. I ricorrenti sostenevano che l’ampliamento principale fosse stato realizzato in epoca antecedente al 1967 e che solo un intervento minore di ampliamento del bagno fosse privo di titolo, per il quale avevano presentato istanza di regolarizzazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, richiamando il principio per cui l’onere di provare la data di realizzazione dell’opera grava sul privato che intenda sottrarsi alla sanzione ripristinatoria. Tale principio discende dagli artt. 63 e 64 c.p.a., in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità.
Quanto agli elementi probatori offerti, la Corte ha ritenuto inidonea l’ortofoto IGMI del 1972, poiché successiva all’entrata in vigore della legge n. 765/1967 e poiché dal documento l’ampliamento contestato non risultava visibile. Parimenti inidonea è stata considerata la perizia basata sull’analisi della carbonatazione del calcestruzzo, caratterizzata da una dichiarata “forbice temporale di attendibilità” e comunque relativa alla datazione del materiale campionato, non dell’edificazione contestata, potendo essere stato utilizzato materiale di risulta.
Il secondo motivo è stato parimenti disatteso. La Corte ha chiarito che la domanda di accertamento di conformità presentata successivamente all’ordine di demolizione non paralizza i poteri sanzionatori dell’amministrazione né determina l’inefficacia dell’ingiunzione, provocando solo uno stato di temporanea non esecutività del provvedimento. Decorso il termine del procedimento di sanatoria, in mancanza di impugnazione del diniego, l’ingiunzione riprende vigore.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con declaratoria di nullità delle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
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Nota della Redazione
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