Accertamento di conformità e improcedibilità del ricorso avverso ordine di demolizione (TAR Lazio n. 805 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione, da parte del destinatario di un’ordinanza di demolizione, di un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in epoca successiva all’impugnazione del provvedimento repressivo ne determina l’inefficacia, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza attiva un nuovo procedimento, all’esito del quale il Comune deve adottare un provvedimento autonomo — di accoglimento o di rigetto — che supera l’atto gravato. In caso di diniego, l’Amministrazione è tenuta a emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi. L’ordine demolitorio originario non è sospeso, non rinvenendosi alcuna previsione di legge o prescrizione provvedimentale che ne sospenda l’efficacia ai sensi dell’art. 21-quater della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Ponza le ha ingiunto la demolizione di una serie di interventi realizzati sul proprio terreno in assenza del titolo edilizio, dell’autorizzazione paesaggistica e di quella sismica. Il ricorso, affidato a censure di violazione delle garanzie procedimentali e di difetto di motivazione e di istruttoria, contestava anche che gli abusi fossero soltanto parzialmente difformi dal titolo, con conseguente inapplicabilità della sanzione demolitoria.
Il Comune si è costituito sostenendo l’infondatezza del gravame. L’istanza cautelare è stata respinta. In vista dell’udienza, la ricorrente ha depositato un’istanza di accertamento di conformità volta a regolarizzare gli abusi, rappresentando che su di essa il Comune non si era ancora pronunciato, e ha chiesto al Tribunale di soprassedere dalla decisione di merito. Il Comune ha confermato di non essersi pronunciato sull’istanza, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso o, in subordine, la sua reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto assorbente il rilievo della presentazione, successivamente all’ordinanza di demolizione, di un’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 relativa ai manufatti colpiti dal provvedimento.
Il Tribunale ha confermato la propria adesione all’orientamento secondo cui la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità dopo l’impugnazione dell’ordinanza produce l’effetto di rendere inefficace quest’ultima e, quindi, improcedibile l’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. Il riesame dell’abusività dell’opera comporta infatti la necessaria adozione di un nuovo provvedimento che vale a superare quello oggetto di gravame: in caso di diniego, il Comune dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione con nuovi termini per ottemperarvi.
Il Collegio ha preferito tale soluzione a quella che ravvisa nella istanza di accertamento di conformità una causa di sospensione dell’ordinanza. Tale orientamento non considera che anche l’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 rientra tra le sanatorie e non si comprende, nel silenzio della legge, la ragione della diversità di effetti rispetto alle altre tipologie. Non risultano poi ravvisabili i presupposti di legge per la sospensione: l’art. 21-quater della legge n. 241/1990 la subordina a gravi ragioni e all’adozione da parte dell’organo competente, evenienze non rinvenibili nel caso di specie.
Il Tribunale ha inoltre osservato che anche in caso di rigetto tacito dell’istanza l’Amministrazione è chiamata a rinnovare il procedimento sanzionatorio e a rieditare il potere con un atto non meramente confermativo, in quanto recante nuovi termini di adempimento, sì che l’interesse al ricorso si sposta sulla nuova determinazione.
Ritenuto pertanto che l’ordinanza gravata abbia perduto efficacia per effetto dell’istanza di accertamento di conformità, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento di ogni altra censura. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.