Legittima la clausola di salvaguardia nei contratti delle strutture accreditate (TAR Campania n. 1566 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la clausola di salvaguardia inserita nei contratti stipulati tra la Regione e le strutture sanitarie private accreditate. Mediante tale clausola l’aderente accetta espressamente e a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e suoi presupposti. Ne consegue che la sua sottoscrizione priva la struttura della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, con la conseguenza di rendere inammissibili le relative censure. La clausola non contrasta con il diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 113 Cost., in ragione del superiore interesse pubblico al contenimento della spesa sanitaria e all’equilibrio finanziario del sistema.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un centro accreditato con il SSN per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, tra cui radiodiagnostica e cardiologia. Ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 757 del 27.12.2024, recante l’assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa delle strutture private accreditate per l’esercizio 2024 e, in via provvisoria, per il 2025, unitamente agli allegati e alla delibera con cui l’ASL si è determinata in attuazione dell’atto regionale.

Con motivi aggiunti depositati il 10.06.2025 la ricorrente ha impugnato, per illegittimità derivata, la delibera di Giunta n. 175 del 02.04.2025, con cui sono stati approvati gli schemi tipo di contratto — comprensivi della clausola di salvaguardia — imponendone la sottoscrizione entro il 30 aprile 2025. Si sono costituite la Regione Campania e l’ASL intimata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti per effetto della sottoscrizione della clausola di salvaguardia. Secondo il consolidato arresto del Tribunale, confermato dal giudice di appello, la clausola si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria accetta espressamente i provvedimenti che fissano tetti di spesa e tariffe, quali presupposti del contratto (in termini, Cons. Stato n. 10652 del 2023).

Il Collegio richiama il principio per cui gli operatori privati, impegnati con le strutture pubbliche a garantire il servizio della salute, non possono considerarsi estranei ai vincoli del piano di rientro; chi intende operare nella sanità pubblica deve accettarne i limiti (Cons. Stato n. 8879 del 2019). La clausola non contrasta con gli artt. 24 e 113 Cost., data la prevalenza del contenimento della spesa (Corte cost. n. 238 del 2014; Corte cost. n. 36 del 2021).

La Sezione affronta il contrasto con il C.G.A.R.S., che con sentenza n. 650 del 2025 ha ritenuto la clausola nulla per violazione dell’art. 1462 c.c., per indeterminatezza dell’oggetto e per lesione degli artt. 24 e 113 Cost. Pur riconoscendo l’autorevolezza del precedente, il Collegio preferisce aderire all’orientamento del Consiglio di Stato.

Quanto all’art. 1462 c.c., il Collegio dubita che l’annullamento della delibera sui tetti di spesa determini la nullità del contratto, ritenendo che ne comporti piuttosto l’inefficacia. Inoltre l’amministrazione non impone prestazioni non dovute, ben potendo la struttura esigere dal paziente l’intero prezzo una volta esaurito il budget. Quanto all’indeterminatezza, la clausola richiama i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e circoscrive la rinuncia alle azioni relative a provvedimenti già adottati o conoscibili, con effetti limitati all’annualità regolata dal contratto: oggetto dunque determinato o determinabile.

Il Collegio esclude infine l’eccesso di potere: la clausola persegue la sostenibilità della spesa sanitaria, non lo sviamento del potere amministrativo, e non sottrae al giudice il controllo, essendo stata la sua legittimità ripetutamente sottoposta a sindacato giurisdizionale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto inammissibili, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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