Accertamento di conformità: lo stato legittimo si desume dal titolo che ha legittimato la consistenza (TAR Puglia n. 868 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo stato legittimo dell’immobile è determinato dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la consistenza, con riferimento all’oggetto specifico di ciascun titolo. L’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001 attesta lo stato legittimo delle opere oggetto del titolo medesimo e non può essere invocato per attribuire a un titolo una portata che non possiede, giustificando un aumento di volumetria dell’intero fabbricato. Il riferimento a una volumetria maggiore contenuto in una SCIA successiva, che ha ad oggetto solo modifiche interne, costituisce mero “trascinamento” di una tabella non aggiornata e non incide sulla capacità edificatoria del lotto. Ne consegue che, in sede di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, l’ampliamento che ecceda la volumetria assentita dal titolo originario non è sanabile per difetto di doppia conformità. Il mancato riesame di un titolo edilizio definitivo, non impugnato nei termini, non può essere rimesso in discussione in via incidentale in assenza delle ipotesi di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di una villa unifamiliare, impugnava il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, presentata per un ampliamento volumetrico realizzato al secondo piano dell’immobile. L’amministrazione comunale, dopo l’inibizione dei lavori avviati sulla base di una SCIA fondata sulla normativa del c.d. Piano Casa, aveva ordinato la demolizione delle opere. La ricorrente riteneva che l’ampliamento rientrasse nella volumetria residua del lotto, risultante dalla somma delle volumetrie dei due lotti accorpati in forza di un permesso di costruire.

Il Comune resisteva, sostenendo che la capacità edificatoria del lotto era stata definitivamente stabilita dal permesso di costruire in variante del 2011, che aveva accorpato i lotti e ridotto la volumetria assentita, e che la SCIA del 2012 aveva ad oggetto solo modifiche interne. Con motivi aggiunti, la ricorrente impugnava il successivo diniego espresso, ribadendo le censure. Il Collegio disponeva una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. sull’autenticità e l’attendibilità del titolo edilizio e sulla volumetria assentita.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto le censure relative alla presunta inattendibilità della copia del permesso di costruire in variante del 2011, sulla base delle convergenti risultanze della verificazione. La circostanza che l’amministrazione non avesse potuto asseverare la conformità della copia all’originale, ai sensi dell’art. 2714 cod. civ., è stata superata dal quadro di riscontri documentali autonomi raccolti dal verificatore, che ne confermano la corrispondenza sostanziale al titolo effettivamente rilasciato.

Il Collegio ha quindi escluso che il permesso di costruire in variante del 2011 fosse privo di idoneità conformativa per asserita incompetenza dell’organo emanante. Da un lato, il vizio di competenza prospettato costituiva un motivo nuovo introdotto con memoria, in violazione dell’art. 43 cod. proc. amm.; dall’altro, il titolo, mai impugnato nei termini decadenziali, era definitivo, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990.

Sulla questione centrale dello stato legittimo dell’immobile, il TAR ha affermato che la volumetria assegnata alla villa è pari a quella risultante dal permesso di costruire in variante del 2011. Il diverso dato riportato in alcune tavole costituisce una mera discrepanza interna, mentre il dato di volumetria maggiore contenuto nella SCIA del 2012 è stato qualificato come il risultato del “trascinamento” di una tabella non aggiornata, che riproduceva i dati del titolo anteriore alla variante. La SCIA del 2012, avente ad oggetto lievi variazioni di distribuzione interna e il cambio di destinazione d’uso del piano interrato, non aveva legittimato alcuna diversa volumetria.

Il Tribunale ha quindi concluso che l’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001, invocato dalla ricorrente, attesta lo stato legittimo delle sole opere oggetto del titolo e non può essere utilizzato per giustificare un aumento di volumetria dell’intero fabbricato. Dato che la volumetria realizzata eccedeva quella massima assentita, il requisito della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non sussisteva, rendendo legittimo il diniego. La censura relativa alla carenza di autorizzazione sismica è stata dichiarata assorbita, essendo l’insussistenza della doppia conformità di per sé sufficiente a giustificare il diniego. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese di lite e ripartizione delle spese di verificazione in misura eguale tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *