Verifica del passaggio in giudicato prima dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 863 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo è tenuto a verificare preliminarmente l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’esecuzione, trattandosi di presupposto processuale indispensabile per la prosecuzione del giudizio. Laddove non risulti agli atti la relativa attestazione, il Collegio non può pronunciarsi nel merito dell’ottemperanza, ma deve invitare la parte ricorrente a depositare la documentazione comprovante il giudicato, assegnando un termine a tal fine e rinviando il prosieguo ad altra camera di consiglio. Tale adempimento è richiesto anche nell’ipotesi in cui la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva, atteso che l’esecutorietà non coincide con l’autorità di cosa giudicata, la quale postula l’esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari ovvero lo spirare dei relativi termini.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia chiedendo l’ottemperanza alla sentenza n. 2151/2023 del Tribunale Ordinario di Trani, Sezione Lavoro, pubblicata il 18 dicembre 2023 e notificata in forma esecutiva il giorno successivo. Il provvedimento del giudice ordinario aveva ad oggetto il riconoscimento e il pagamento della voce retributiva denominata “retribuzione professionale docenti”, con conseguente obbligo per il Ministero dell’Istruzione e del Merito e per gli uffici scolastici territorialmente competenti di provvedere ai relativi adempimenti economici.
Le amministrazioni intimate, pur ritualmente evocate, non si sono costituite in giudizio. La ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda di ottemperanza, chiedendo al Collegio di disporre le modalità di esecuzione della statuizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminati gli atti di causa, ha rilevato d’ufficio una carenza documentale preliminare, consistente nella mancata produzione dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di cui si invoca l’ottemperanza. Tale verifica, pur non espressamente disciplinata per il giudizio di ottemperanza, costituisce condizione indispensabile per l’instaurazione di un valido rapporto processuale, in quanto l’azione esecutiva avanti al giudice amministrativo presuppone logicamente e giuridicamente l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale definitivo e non più impugnabile.
La circostanza che la sentenza sia stata notificata ai sensi dell’art. 429 cod. proc. civ. in forma esecutiva e che la stessa non risulti impugnata non equivale alla dimostrazione del giudicato, dovendo l’interessato fornire la prova del decorso dei termini per l’impugnazione ovvero dell’esito negativo degli eventuali gravami esperiti. Sul punto, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire tale documentazione prima di pronunciarsi sulla domanda, rimanendo sospesa ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese.
Né rileva che le amministrazioni non si siano costituite, giacché l’onere di allegazione e prova dei presupposti processuali grava sulla parte ricorrente, la quale ha l’interesse a ottenere una pronuncia favorevole e deve, quindi, essere posta in condizione di integrare la documentazione carente.
Conseguentemente, il Tribunale ha invitato la ricorrente a depositare in via telematica l’attestazione del passaggio in giudicato, assegnando il termine di sessanta giorni e rinviando la causa alla camera di consiglio del 18 novembre 2026 per il prosieguo della trattazione.
Nota della Redazione
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