Imposta di soggiorno e difetto di giurisdizione contabile dopo la novella 2020 (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 59 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della novella introdotta dall’art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del D.LGS n. 23/2011, il gestore di struttura ricettiva è qualificato ex lege responsabile d’imposta e non più agente contabile. Ne deriva che il suo obbligo di versare l’imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che le controversie tra ente impositore e responsabile d’imposta appartengono alla giurisdizione del giudice tributario. Difetta, pertanto, la giurisdizione della Corte dei conti sul giudizio di responsabilità per il danno da omesso riversamento del tributo.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio una società in fallimento, nella persona del curatore, e i soggetti che ne avevano svolto il ruolo di legale rappresentante pro tempore, quali coautori materiali e agenti contabili di fatto. La pretesa riguardava la gestione dell’imposta di soggiorno relativa a una struttura ricettiva del Comune di Salsomaggiore Terme.
Si chiedeva la condanna al pagamento di € 89.902,00 per il tributo non riversato negli anni 2017, 2018 e 2019, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di danno patito dall’ente locale. All’udienza la Procura ha chiesto il rinvio della trattazione in attesa della decisione della Corte di cassazione sul regolamento di giurisdizione proposto in altro giudizio pendente presso la stessa Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio, ritenendola palesemente priva di fondamento. La richiesta presupponeva il riesame, da parte della Cassazione, della questione di giurisdizione; ma il rinvio dell’udienza disciplinato dall’art. 92 c.g.c. non può servire a coltivare tale aspettativa, ostandovi il principio costituzionale della durata ragionevole del processo.
Il Collegio ha quindi affrontato il nodo della permanenza della giurisdizione contabile. Fino alla riforma del 2020 la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e quella prevalente della Corte dei conti attribuivano all’albergatore il ruolo di agente contabile, riconoscendo conseguentemente la giurisdizione contabile sulla riscossione del tributo.
La qualificazione normativa dell’albergatore come responsabile d’imposta, operata dal comma 1-ter dell’art. 4 del D.LGS n. 23/2011, ha però fatto venir meno quel silenzio normativo che era stato colmato ricorrendo alla figura dell’agente contabile. Il rinvio espresso è ora all’art. 64, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS n. 33/2025). Il responsabile d’imposta è obbligato al pagamento insieme con altri per fatti esclusivamente riferibili a questi; è persona estranea al presupposto impositivo, che riguarda unicamente l’ospite. La sua responsabilità si colloca in un rapporto di solidarietà passiva non paritetica, che legittima il diritto di rivalsa per l’intero ammontare versato.
Sul piano procedurale il legislatore ha procedimentalizzato l’attuazione del tributo in autotassazione, imponendo al gestore una dichiarazione periodica e specifiche sanzioni per dichiarazione infedele o omessa e per omesso, ritardato o carente versamento, con rinvio al D.LGS n. 471/1997. La natura tributaria dell’obbligazione è stata già affermata da Cass., sez. V, n. 6187/2024. Da ultimo, con l’ordinanza n. 1527/2026 le Sezioni Unite hanno escluso la qualifica di agente contabile e attratto le liti nella giurisdizione tributaria.
Il Collegio ha pertanto dichiarato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, c.g.c., il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in favore del giudice tributario. Nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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