Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento del 30% (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 139 del 28.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 c.g.c. costituisce modulo alternativo a quello ordinario. L’integrale pagamento della somma determinata dal giudice con il decreto di accoglimento, pari al 30% della pretesa risarcitoria azionata, determina la definizione del giudizio nei confronti del convenuto. All’esatto adempimento consegue la preclusione alla prosecuzione con il rito ordinario e la non impugnabilità della sentenza di primo grado. Resta fermo l’obbligo di pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato in applicazione del principio della soccombenza.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio, innanzi alla Sezione giurisdizionale, il soggetto chiamato a rispondere del proprio operato nella qualità rivestita, al tempo dei fatti, presso un ente pubblico. Si contestava un danno erariale corrispondente all’indebito pagamento in favore di un conto corrente estero, autorizzato senza il rispetto delle procedure autorizzatorie interne dell’ente. La domanda di condanna ammontava a euro 49.850,20, oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giustizia.

Il convenuto ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, offrendo il versamento di euro 14.955,06, pari al 30% della pretesa azionata. La Procura ha ritenuto ammissibile l’istanza ed espresso parere favorevole all’accoglimento, con condanna alle spese. La Sezione ha accolto la richiesta con decreto, e il convenuto ha depositato la prova del bonifico nei termini fissati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato il perfezionamento del percorso definitorio richiesto dal convenuto. Il pagamento della somma indicata nel decreto è stato considerato utilmente avvenuto ai fini della definizione del giudizio di responsabilità nelle forme del rito abbreviato, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c.. L’accertamento dell’esatto adempimento ha assorbito ogni ulteriore valutazione sul merito della pretesa risarcitoria.

La decisione si fonda sulla natura alternativa del rito abbreviato rispetto a quello ordinario. Una volta attivato il modulo e integralmente eseguito l’obbligo di pagamento, la definizione opera con effetto preclusivo: la causa non prosegue secondo il rito ordinario e la sentenza di primo grado non è impugnabile. Si tratta di un esito coerente con la funzione deflattiva dell’istituto, che anticipa la chiusura del giudizio in cambio di una riduzione quantitativa della pretesa.

Il Collegio ha poi esaminato il profilo delle spese. Ha richiamato il principio della soccombenza, che impone al convenuto il pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato. La liquidazione è stata demandata alla Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. n. 174/2016. Le spese sono state quantificate in euro 149,33.

Nel dispositivo la Corte ha quindi definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del C.G.C., dichiarando che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione ai fatti di causa, e ha condannato lo stesso al pagamento delle spese di giustizia. Ha inoltre disposto, a tutela della riservatezza dei dati personali interessati, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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