Società di persone estinta, litisconsorzio necessario e nullità del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 4989 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento posto alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio comportano che il ricorso avverso un solo avviso di rettifica, proposto dal socio o dalla società, riguardi inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che questi prospettino questioni personali. Ne deriva un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario: tutti i soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. Rilevata in sede di legittimità la violazione delle norme sul contraddittorio, devono annullarsi le pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società di persone, estinta, era destinataria di un avviso di accertamento per Irap e Iva relativo a un determinato anno di imposta; un’ex socia impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di interesse, non avendo la ricorrente speso la qualità di ex socia ma quella di mera consegnataria. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione.

Parallelamente, l’Agenzia delle entrate impugnava davanti alla medesima Commissione regionale la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della stessa contribuente contro l’avviso di accertamento Irpef, emesso in relazione ai redditi di partecipazione nella società estinta, sul rilievo della nullità dell’atto per difetto di motivazione, non essendo più esistente, nel 2012, la società richiamata. I due procedimenti sono giunti separatamente davanti alla Corte, con ricorsi iscritti a due diversi numeri di ruolo.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i due giudizi, avendo ad oggetto l’uno l’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia e l’altro quello emesso in relazione al reddito della società, da cui l’atto presupposto trae origine. Il collegio ritiene quindi fondato il primo motivo del ricorso della contribuente, che deduce la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e l’erronea verifica dell’interesse ad agire: l’avviso era stato indirizzato alla stessa quale socia della società estinta, e l’insistita qualità di consegnataria non valeva a contestare tale qualità, ma solo a sostenere la non debenza dei debiti societari.

Esclusa l’inammissibilità del ricorso originario, la Corte ricostruisce il principio dell’unitarietà dell’accertamento tributario: la rettifica delle dichiarazioni delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci comporta l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione e indipendentemente dalla percezione. Il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso, da uno dei soci o dalla società riguarda quindi inscindibilmente tutti, salvo che siano prospettate questioni personali; ne deriva la configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, salva la possibilità di riunione ex art. 29; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d’ufficio. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 14815 del 2008 e una serie di pronunce conformi, tra cui, più di recente, Cass. n. 33319 del 2023.

Ove la violazione emerga in sede di legittimità, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre l’integrazione o riunire i processi separatamente instaurati; il giudice d’appello avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice ex art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992. Deve pertanto dispersi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 383, ultimo comma, cod. proc. civ.

Nel caso concreto le liti vertevano su un avviso emesso nei confronti di una società di persone estinta, rispetto al quale il contraddittorio non poteva essere integrato, e su un avviso emesso nei confronti di una socia; le controversie erano state decise da giudici diversi, in entrambi i gradi, con esiti differenti, e la riunione dei ricorsi per cassazione non poteva avere efficacia sanante. La Corte dichiara quindi la nullità dei giudizi, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, in diversa composizione, per nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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