Accertamento induttivo per antieconomicità e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 13187 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità della gestione, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633/1972, il reddito del contribuente sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono necessariamente essere plurimi, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un elemento unico, purché preciso e grave. L’accertamento può prescindere dalle risultanze degli studi di settore, non essendo la congruità agli stessi ostativa all’accertamento induttivo. Sul contribuente incombe l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Il Fatto

Una società esercente attività di ristorazione e somministrazione di bevande alcoliche riceveva un avviso di accertamento, emesso per l’anno 2010 ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, con il quale l’Ufficio determinava induttivamente maggiori ricavi non contabilizzati e riprendeva costi ritenuti non di competenza.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione, valorizzando la gestione antieconomica protrattasi nel quinquennio 2006-2010 e ritenendo insufficiente il parere tecnico di parte prodotto dalla società. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sedici motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità dell’accertamento analitico-induttivo basato sull’antieconomicità della gestione. Richiamando un consolidato orientamento, i giudici ribadiscono che l’Ufficio può desumere il reddito utilizzando le incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta.

La sentenza impugnata — osserva la Corte — ha correttamente applicato tali principi, evidenziando la palese antieconomicità della gestione: era del tutto inverosimile che per cinque anni consecutivi la società conseguisse utili irrisori a fronte di costi molto elevati. Il quadro presuntivo risulta quindi grave, preciso e concordante.

Quanto alla dedotta congruità agli studi di settore, la Corte ribadisce che essi costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione, potendo l’accertamento fondarsi anche sul riscontro di gravi incongruenze, a prescindere dalle risultanze degli studi e dalla conformità ad essi dei ricavi dichiarati.

Sul riparto dell’onere della prova, i giudici precisano che la CTR ha correttamente attribuito all’Amministrazione l’onere di dimostrare la pretesa, assolto tramite presunzioni semplici; a quel punto spettava alla contribuente fornire la prova contraria. In sede di legittimità non è censurabile la valutazione degli elementi presuntivi operata dal giudice di merito, salvo il vizio di sussunzione.

La Corte distingue poi l’accertamento induttivo “puro” da quello analitico-induttivo: solo nel primo l’Amministrazione deve riconoscere una deduzione forfettaria dei costi di produzione, mentre nel secondo è il contribuente a dover provare l’esistenza di costi deducibili. Richiamando l’evoluzione seguita alla sentenza n. 10 del 2023 della Corte costituzionale, i giudici precisano che l’incidenza percentuale dei costi può essere eccepita anche in caso di accertamento analitico-induttivo solo quando esso derivi dalla presunzione legale di ricavi non contabilizzati da movimentazioni bancarie non giustificate, fattispecie non ricorrente nel caso esaminato.

Quanto all’obbligo di motivazione dell’atto impositivo in ordine alle osservazioni del contribuente, la Corte afferma che all’Amministrazione non si aggiunge l’obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto a pena di nullità. I restanti motivi, attinenti alla motivazione e alle sanzioni, sono dichiarati inammissibili o infondati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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