Spese di sponsorizzazione sportiva assistite da presunzione assoluta di deducibilità (Cass. civ. Sez. V n. 12206 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, di inerenza e di congruità, purché ricorrano quattro requisiti: la natura dilettantistica dello sponsorizzato, il rispetto del limite quantitativo di spesa, la finalità di promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e lo svolgimento di una specifica attività promozionale da parte del beneficiario. L’art. 90, comma 8, legge n. 289 del 2002 costituisce norma speciale, che deroga al regime generale di deducibilità dei costi e rende non sindacabile, sotto il profilo quantitativo, la scelta imprenditoriale. L’inerenza assume rilievo qualitativo e non quantitativo: l’Amministrazione finanziaria non può contestare l’antieconomicità o l’incongruità del costo.

Il Fatto

Con quattro avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, ai fini Irap e Ires, l’Amministrazione finanziaria rettificava le dichiarazioni di una società contribuente, recuperando a tassazione i costi sostenuti in favore di un’associazione sportiva dilettantistica.

La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, li accoglieva, ritenendo il costo deducibile in forza della presunzione assoluta prevista dall’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito dalla società con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui la difesa erariale deduceva la nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto inammissibile l’appello, è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che tale assunto è errato: il dispositivo pronuncia il rigetto del gravame e la motivazione ne afferma l’infondatezza. Il richiamo alla genericità delle deduzioni dell’appellante è usato solo per condividere il percorso logico dei giudici di primo grado.

Il secondo motivo, incentrato sulla mera apparenza della motivazione, è giudicato infondato. La Corte richiama la nozione di motivazione apparente elaborata da Cass., Sez. U., n. 8053/2014 e ribadita da Cass. n. 22598/2018 e Cass. n. 6626/2022: il vizio ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o consista in argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico. Nel caso concreto, i giudici d’appello hanno ampiamente esposto il contenuto della decisione di primo grado, condividendolo con specifiche argomentazioni, rendendo comprensibili le ragioni del decidere.

Il terzo motivo, concernente la necessità di provare inerenza, effettività ed economicità delle spese, è parimenti infondato. La Corte conferma i principi espressi da Cass. n. 5720/2016 e ribaditi da Cass. n. 8981/2017, Cass. n. 14232/2017, Cass. n. 21452/2021 e Cass. n. 4612/2023: la presunzione opera al ricorrere dei quattro requisiti sopra indicati, senza che rilevino requisiti ulteriori.

Il Collegio sottolinea che l’art. 90, comma 8, è norma speciale, volta a introdurre un regime agevolativo per chi investe nello sport amatoriale, e deroga al regime generale di deducibilità dei costi. Ne deriva che la scelta dell’imprenditore di promuovere il proprio marchio è non sindacabile con riferimento alla mancanza di un ritorno commerciale diretto. L’inerenza è di natura qualitativa e non quantitativa, come chiarito da Cass. n. 33030/2018, Cass. n. 33120/2019 e Cass. n. 6017/2020, e non è più ancorata alla percezione di ricavi.

Né è ammessa la contestazione dell’antieconomicità del costo, come affermato da Cass. n. 4274/2023 e Cass. n. 15179/2020. Il peculiare regime fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità, purché i corrispettivi siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e sia riscontrata una specifica attività del beneficiario. Il ricorso è dunque respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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