Accertamento induttivo: i maggiori ricavi vanno ridotti dei costi presunti anche in assenza di scritture contabili (Cass. civ. Sez. 5 n. 20525 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi di impresa, anche quando il reddito è determinato con metodo induttivo puro, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria è comunque tenuta a determinare, sia pure induttivamente o in via forfettaria, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Detta regola opera anche nell’ipotesi in cui le scritture contabili siano state sottratte all’ispezione o siano oggettivamente indisponibili, non potendo trovare applicazione le limitazioni dell’art. 75 (oggi 109) d.P.R. n. 917/1986, che presuppongono l’esistenza di una dichiarazione. L’omessa considerazione delle componenti negative del reddito, ancorché presunte, Determina la violazione del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., poiché sottopone a tassazione il profitto lordo e non quello netto. La legittimità del ricorso alla percentuale di ricarico, poi, presuppone che il relativo giudizio di inattendibilità delle scritture costituisca il fondamento dell’accertamento e non il punto di arrivo della determinazione della percentuale stessa.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata constituita negli Stati Uniti, ma operante in Italia, impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate, per l’anno d’imposta 2008, aveva proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione maggiori imposte ai fini Ires, Irap e Iva. La società eccepiva la nullità dell’avviso per avvenuta cancellazione dal registro delle imprese e la carenza dei presupposti per l’utilizzo del metodo induttivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso per la mancata produzione del processo verbale di constatazione da parte dell’Ufficio. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, acquisito il documento, riformava la sentenza, ritenendo sussistenti i presupposti per l’accertamento induttivo, in ragione della sottrazione delle scritture contabili all’ispezione e della loro oggettiva indisponibilità. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione del contraddittorio preventivo, in quanto la censura risultava prospettata per la prima volta solo in sede di legittimità. Ha poi rigettato il secondo motivo, concernente la legittimità del ricorso al metodo induttivo, condividendo la ricostruzione fattuale della CTR circa la fittizietà del trasferimento della sede sociale e la qualifica di amministratore di fatto del soggetto che aveva ricevuto l’invito a esibire le scritture. La mancata disponibilità dei documenti contabili è stata ritenuta idonea a integrare le fattispecie di cui alle lett. c) e d-bis) dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.

Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la parziale fondatezza. Ha escluso, da un lato, che la percentuale di redditività del 25% applicata ai ricavi non dichiarati fosse incongrua o arbitraria, richiamando il principio per cui il metodo della percentuale di ricarico è legittimo anche nell’accertamento induttivo puro, e che in tale sede il contribuente è onerato di dimostrare l’inesistenza o la minor misura del maggior reddito. Ha affermato, dall’altro lato, che l’Amministrazione deve comunque tener conto, anche in via presuntiva, delle componenti negative del reddito.

La Suprema Corte ha precisato che, in mancanza di scritture contabili, l’Ufficio è tenuto a determinare induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. Tale obbligo, ribadito alla luce dei principi espressi dalla Corte cost. n. 10 del 2023, costituisce un limite intrinseco al potere di accertamento induttivo, volto a garantire che la presunzione di reddito rispetti la capacità contributiva. Il quarto motivo, afferente alla detrazione dell’Iva sugli acquisti non documentati, è stato infine rigettato, non essendo stato dimostrato il diritto alla detrazione stessa.

In accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *