Accertamento induttivo: dovuta la deduzione forfettaria dei costi sui maggiori ricavi (Cass. civ. Sez. V n. 30360 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo dei redditi d’impresa, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l’ufficio deve tener conto dei costi, anche in misura forfettizzata, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente. Tale deduzione non opera soltanto sui ricavi dichiarati, ma si estende, per esigenza logica, anche ai maggiori ricavi accertati rispetto a quanto dichiarato, a tutela del principio di capacità contributiva. Il meccanismo presuntivo di determinazione del reddito deve rispettare i princìpi affermati dalla Corte cost. n. 10 del 2023.

Il Fatto

Una società di autotrasporti riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con determinazione induttiva del reddito. La società impugnava l’atto, ma la Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso; la Commissione tributaria regionale rigettava poi l’appello. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Corte d’appello tributaria aveva fondato il rigetto su due nuclei: la legittimità della autotutela sostitutiva ai sensi dell’art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994, e la legittimità dell’accertamento induttivo per l’assenza della contabilità, non reperita dai verificatori. In particolare, il giudice di merito aveva ritenuto sufficiente il riconoscimento dei soli costi indicati in dichiarazione dalla contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina innanzitutto il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la possibilità di esercitare l’autotutela in pendenza di giudizio e lamentava l’assenza di un distinto provvedimento di annullamento del primo avviso. Il motivo, ritenuto ai limiti dell’ammissibilità, è infondato: il tenore letterale dell’art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994 consente all’amministrazione di annullare o revocare d’ufficio gli atti illegittimi o infondati anche in pendenza di giudizio, in coordinamento con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. Il secondo avviso recava, nella propria motivazione, la precisazione di sostituire il precedente atto, senza necessità di autonoma notifica dell’annullamento.

Il secondo motivo, relativo al difetto dei presupposti dell’accertamento induttivo, è dichiarato inammissibile e comunque infondato. La Corte rileva che il presupposto dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973 è costituito dalla mancanza delle scritture contabili, perché non tenute, sottratte o non disponibili per cause di forza maggiore. Nel caso concreto le scritture non erano state prodotte neppure in giudizio, «dato dirimente» rispetto a ogni ulteriore contestazione.

Il terzo motivo è invece accolto e costituisce il nucleo del principio affermato. La Corte richiama la Corte cost. n. 10 del 2023 e la propria giurisprudenza, secondo cui ogni accertamento induttivo deve tener conto dei costi, anche forfettari, presuntivamente sostenuti, affinché il meccanismo presuntivo rispetti il più possibile il principio di capacità contributiva (Cass. n. 16168 del 2025). Il principio della deduzione forfettaria si estende, per esigenza logica, alla maggiorazione induttiva del reddito (Cass. n. 31981 del 2024). Non era dunque sufficiente considerare i costi indicati in dichiarazione: si doveva tener conto anche dei costi relativi al maggior reddito accertato.

Il quarto motivo, sul trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015, è dichiarato inammissibile. La parte non ha allegato alcuna circostanza concreta, limitandosi a evocare il favor rei; le modifiche sanzionatorie non operano in maniera generalizzata, e la mera deduzione dello ius superveniens in sede di legittimità non impone la cassazione, in ragione della specificità dei motivi e del principio di ragionevole durata del processo (Cass. n. 9105 del 2017). La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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