Abuso del diritto: la finalità elusiva predominante e assorbente rende abusiva l’operazione anche in presenza di ragioni imprenditoriali (Cass. civ. Sez. 5 n. 8761 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante e assorbente lo scopo elusivo del fisco costituisce condotta abusiva, ed è pertanto vietata allorquando non possa spiegarsi altrimenti, o in ogni caso in modo non marginale, che con il mero intento di conseguire un risparmio d’imposta. L’esistenza di una finalità imprenditoriale non è di per sé sufficiente ad escludere l’abuso del diritto, che è ravvisabile anche quando la finalità elusiva sia solo predominante e assorbente rispetto a quella imprenditoriale. Incombe sull’Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, non marginali, che giustifichino operazioni in quel modo strutturate.

Il Fatto

La società contribuente, che aveva svolto fino al 2005 attività di acquisto di traffico telefonico dagli operatori e di successiva rivendita ai call center, impugnava l’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2010. L’Amministrazione contestava la condotta abusiva consistita nell’avere formalmente trasferito, dal 2005, la medesima attività ad una società irlandese del medesimo gruppo, con la quale la contribuente aveva stipulato un contratto di intermediazione che le avrebbe lasciato la gestione integrale dei rapporti con la clientela, riservando alla società estera un’attività solo formale.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglieva invece l’appello della società, escludendo la ricorrenza dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, in ragione della finalità imprenditoriale di ampliamento del mercato e dell’assenza di un vantaggio fiscale, atteso l’assolvimento dell’IVA tramite reverse charge. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 53 Cost.. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’operazione economica che abbia quale elemento predominante e assorbente lo scopo elusivo costituisce condotta abusiva, con la ripartizione dell’onere probatorio tra Fisco e contribuente.

La Corte ha quindi rilevato che il giudice d’appello aveva ritenuto sufficiente, per escludere l’abuso, l’esistenza di uno scopo imprenditoriale consistente nella non meglio definita esigenza di ampliamento del mercato. Tale impostazione è stata giudicata erronea: l’abuso del diritto è ravvisabile anche quando la finalità elusiva sia solo predominante e assorbente rispetto a quella imprenditoriale, come si evince dai commi 2, lettera a), e 3 dell’art. 10-bis della legge n. 212/2000, i quali richiedono che le operazioni siano inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali e che le ragioni extrafiscali siano non marginali.

La Corte ha inoltre censurato la valutazione del giudice d’appello circa l’assenza del vantaggio fiscale, fondata sull’assolvimento dell’IVA tramite il meccanismo del reverse charge, rilevando che tale meccanismo riguardava i call center e non già la società contribuente, proprio per effetto dei rapporti intercorrenti con la società irlandese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per una nuova valutazione dell’esistenza della condotta abusiva alla luce dei principi enunciati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2727 c.c.

Tutte le 664 sentenze sull'art. 2727 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *