Revocazione ordinanza cassazione, errore di fatto solo su atti del giudizio di (Cass. civ. Sez. III n. 33861 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., nel giudizio con cui la sentenza di legittimità abbia dichiarato l’inammissibilità di un motivo per violazione del principio di autosufficienza, per omessa indicazione e trascrizione dei documenti posti a suo fondamento. In tale ipotesi difetta un errore di percezione, rilevando semmai un errore di giudizio, insindacabile in sede revocatoria. Parimenti non costituisce errore revocatorio l’interpretazione o qualificazione del contratto, operazione che integra un giudizio di merito. L’errore di fatto revocatorio, inoltre, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, con carattere autonomo, e non deve avere ad oggetto un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
Il Fatto
Un privato, dopo la definizione di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia aveva accertato il suo obbligo di pagare alla società una fattura per “chiusura delle rimanenze”. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4100 del 2025, aveva dichiarato inammissibile quel ricorso, ravvisando da un lato la violazione del principio di autosufficienza quanto al primo motivo, dall’altro una richiesta di valutazione di fatto alternativa a quella del giudice di merito quanto al secondo.
Il ricorrente ha allora impugnato quella ordinanza con ricorso straordinario per revocazione, deducendo la violazione degli artt. 6 CEDU e 366 cod. proc. civ. e della prassi applicativa dell’autosufficienza, nonché un errore sul fatto consistito nell’avere confuso il contratto di deposito con il contratto estimatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ricorda anzitutto i presupposti dell’errore di fatto ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ.: deve trattarsi di una svista percettiva immediatamente percepibile, che postuli un contrasto obiettivo tra due rappresentazioni dello stesso oggetto; l’errore dev’essere essenziale e decisivo; deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, con carattere autonomo; e non deve avere ad oggetto un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
Su questa base il collegio esclude che un siffatto errore sia ravvisabile. Quanto al primo profilo, è ius receptum che non si configura errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità sulla violazione del principio di autosufficienza: la decisione consegue a una valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, non all’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto, restando estranea all’area revocatoria la sindacabilità degli errori di giudizio.
Quanto al secondo profilo, la Corte rileva che l’errore lamentato sarebbe stato commesso dalla Corte di merito e non riguarderebbe un atto del giudizio di legittimità. In ogni caso non è errore di fatto, riparabile con la revocazione, quello derivante dall’interpretazione o qualificazione di un contratto: si tratta del risultato di un’attività di ricerca della comune volontà dei contraenti, che integra un giudizio di merito, non criticabile in sede di legittimità con la mera contrapposizione di una diversa interpretazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile. La mancata difesa dell’intimata esime la Corte dal provvedere sulle spese. Restano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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