Accertamento induttivo e prova contraria del contribuente in crisi (Cass. civ. Sez. V n. 14248 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo, quando il contribuente ha omesso la dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Si determina così un’inversione dell’onere della prova: grava sul contribuente dedurre elementi contrari idonei a dimostrare che il reddito non è stato prodotto, o lo è stato in misura inferiore alla ricostruzione induttiva. La motivazione apparente è vizio denunciabile in cassazione solo se attinge il “minimo costituzionale”, restando inammissibili le mere censure di contraddittorietà o insufficienza motivazionale. (Cass. civ. Sez. V n. 14248 del 22.05.2024)

Il Fatto

Il fallimento di una società, già esercente attività di fabbricazione di articoli di abbigliamento, impugnava l’avviso di accertamento per IVA e altro relativo all’anno 2011. La Commissione tributaria provinciale di Teramo rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva invece l’appello della contribuente, rilevando che la gestione non poteva dirsi antieconomica, trattandosi della crisi che precede il fallimento, con contenimento della situazione debitoria anche a scapito dell’economicità delle operazioni.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La contribuente rimaneva intimata, senza costituirsi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione deduceva la violazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per carenza assoluta di motivazione. Il motivo è infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 7.04.2014, la Corte ribadisce che l’anomalia motivazionale denunciabile è solo quella che si traduce in violazione di legge di rilievo costituzionale, attinente all’esistenza stessa della motivazione. Deve trattarsi di mancanza assoluta sotto il profilo materiale, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di motivazione perplessa e incomprensibile. Non sono invece ammissibili le mere censure di contraddittorietà o insufficienza (Cass. n. 23940 del 12.10.2017; Cass. Sez. Un. n. 22232 del 3.11.2016). Nel caso concreto la sentenza impugnata espone l’iter logico seguito, superando il minimo costituzionale.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte ricostruisce la disciplina dell’accertamento induttivo ex art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973: in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio può avvalersi di presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di cui all’art. 38, terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 15167 del 16.07.2020; Cass. n. 3115 del 13.02.2006; Cass. n. 14930 del 15.06.2017).

Nel caso di specie la contribuente aveva omesso la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e presentato tardivamente quella IVA. L’Ufficio aveva determinato il reddito su dati desumibili anche dalle scritture contabili: consistenti utili nell’anno precedente, ingenti acquisti di materie prime nel 2011 e richiesta di concordato preventivo nel 2012, indice di assenza di un grave ed irreparabile dissesto.

La Commissione regionale, di fronte a questa ricostruzione fondata su dati oggettivi, ha ritenuto assolto l’onere probatorio con la sola invocazione della crisi finanziaria, senza indicare elementi specifici. La sentenza è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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