Accertamento induttivo puro e obbligo di considerare i costi (Cass. civ. Sez. V n. 8806 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo puro del reddito d’impresa, ex art. 39, secondo comma, lett. a) e c), d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, il principio di capacità contributiva impone all’amministrazione finanziaria di tenere conto anche delle componenti negative, ricostruendole in via presuntiva ove il contribuente non abbia indicato i dati in dichiarazione né esibito le scritture contabili. Non è dunque consentito sottoporre a tassazione il profitto lordo anziché quello netto. Una volta che l’amministrazione abbia considerato i costi, la dimostrazione di una loro misura maggiore grava sul contribuente, che non può limitarsi a invocare genericamente la deduzione di ulteriori costi forfettizzati.

Il Fatto

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui, per l’anno 2014, erano stati determinati un reddito d’impresa di € 87.581,00 a fronte di € 0,00 dichiarati, un valore della produzione ai fini IRAP di pari importo e operazioni imponibili ai fini IVA di € 138.865,00 a fronte di € 0,00 dichiarati, con richiesta delle relative imposte e irrogazione di sanzioni.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando al 31% la percentuale di ricarico applicata dall’ufficio. La Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado, ritenendo corretto l’accertamento induttivo operato su presunzioni semplici. Il contribuente ricorreva allora in cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 39, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 83 e 109 t.u.i.r., sostenendo che l’amministrazione avesse ricostruito i ricavi senza contrapporre ad essi alcuna quota di costi, in contrasto con il principio affermato dalla Corte cost. n. 225 del 2005. Rilevava in particolare che i prelevamenti erano stati considerati come acquisti solo ai fini IVA e non anche ai fini IRES e IRAP, con la conseguenza di determinare un reddito lordo anziché netto.

La Corte ha in via preliminare qualificato l’atto come esito di un accertamento induttivo puro, data la presentazione di dichiarazioni nulle per omessa indicazione del reddito d’impresa e degli elementi necessari alla determinazione delle operazioni imponibili, oltre alla sottrazione delle scritture e registri obbligatori.

Ha poi dichiarato inammissibile la censura fondata sull’art. 32, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, perché dagli atti non risultava che l’accertamento fosse stato eseguito in esito a indagini finanziarie: richiamo perciò inconferente.

Nel merito, la Corte ha ribadito il principio acquisito secondo cui, in applicazione del principio di capacità contributiva, all’accertamento induttivo del reddito si ricollega la necessità di dedurre, anche in misura forfettizzata, la percentuale dei costi, richiamando Cass. Sez. VI-5 n. 26748 del 2018, Cass. Sez. V n. 23314 del 2013, Cass. Sez. V n. 13119 del 2020, la Circ. AdE n. 9/E/2015 e, da ultimo, Cass. Sez. V n. 10192 del 2023.

Tale regola, tuttavia, non è stata violata nel caso concreto. Dall’esame degli stessi atti di parte, la Corte ha desunto che l’amministrazione aveva tenuto conto dei costi: il ricorso indicava ricavi induttivi per € 138.865,15 calcolati su costi di € 51.283,78 con una percentuale di ricarico del 170%, e la stessa ricorrente dava atto del mancato riconoscimento di ulteriori costi deducibili in via forfettizzata. Una volta accertato che i costi erano stati considerati, anche presuntivamente, la prova di una loro misura maggiore ricadeva sul contribuente, che avrebbe dovuto fornire la prova contraria ai dati dell’amministrazione, non bastando la generica deduzione invocata. Il ricorso è stato perciò rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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