Rimborso IRES per agevolazioni ambientali: il silenzio-rifiuto sull’istanza autonoma non è precluso dalla dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 8523 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso delle imposte sui redditi, il silenzio-rifiuto formatosi su una specifica istanza di rimborso presentata ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973 è autonomamente impugnabile, ancorché la medesima somma sia stata in precedenza richiesta tramite dichiarazioni integrative ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998. L’eventuale duplicazione delle domande e la conseguente questione della loro alternatività costituiscono, tuttavia, eccezioni che il giudice di merito è tenuto a esaminare, anche al fine di valutare la tempestività della richiesta, non potendo esse ritenersi assorbite dalla mera individuazione dell’oggetto del giudizio nel silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza.
Il Fatto
La società contribuente proponeva all’Agenzia delle Entrate, con istanza del 14 giugno 2023, domanda di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, chiedendo l’applicazione delle agevolazioni di cui all’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000. Sul silenzio-rifiuto formatosi, la società adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello, rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, che confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando, tra l’altro, la mancata contestazione del credito, la configurabilità del silenzio-rifiuto e la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta duplicazione della domanda di rimborso, già presentata nelle dichiarazioni integrative.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’Ufficio non avrebbe contestato il diritto al rimborso. Dall’esame degli atti era emerso che l’Agenzia delle Entrate aveva sempre dedotto l’insussistenza dei presupposti per il rimborso, sia per gli anni in questione sia per quelli precedenti (dal 2010 al 2017), per i quali pendevano separati giudizi. Di conseguenza, non poteva configurarsi alcuna acquiescenza o mancata contestazione del credito d’imposta.
Il secondo motivo è stato invece rigettato. La Corte ha chiarito che nella specie è configurabile un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile, formatosi sull’istanza di rimborso del 14 giugno 2023, che costituisce l’oggetto del giudizio. È irrilevante, a tal fine, che il rimborso fosse stato richiesto anche tramite le dichiarazioni integrative per i medesimi periodi d’imposta, poiché il thema decidendum resta ancorato al silenzio-rifiuto opposto alla specifica istanza autonoma.
Il terzo motivo è stato, infine, ritenuto fondato. La Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi sull’eccezione sollevata dall’Ufficio sin dal primo grado circa la duplicazione delle domande di rimborso e, in particolare, sulla questione dell’alternatività tra le due modalità di recupero dell’agevolazione (dichiarazione integrativa e istanza autonoma ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973). Tale questione è stata giudicata rilevante anche ai fini della verifica della tempestività della domanda.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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