Accertamento induttivo puro e presunzioni prive dei requisiti di legge (Cass. civ. Sez. V n. 19138 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi disciplinata dall’art. 39, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito di impresa prescindendo dalle scritture contabili e avvalersi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quando le omissioni o le false indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile nel suo complesso la contabilità. In tale contesto la sentenza è affetta da motivazione apparente, e non dal vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., soltanto quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La censura sulla motivazione, inoltre, deve rispettare l’onere di specificità e di autosufficienza del ricorso, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata o dei passaggi della sentenza che la contraddicono.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado e respingeva il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, con il quale erano state determinate maggiori imposte per quasi 600.000 euro, oltre sanzioni.
Secondo l’accertamento, una società formalmente riconducibile a terzi operava come cartiera al centro di un sistema di frode. Il contribuente avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti usando la denominazione della cartiera e, nel contempo, registrato quelle fatture passive nella contabilità della propria ditta. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e un difetto di motivazione. Il motivo è dichiarato inammissibile sotto entrambi i profili, perché il ricorrente non ha indicato il contenuto precettivo delle norme asseritamente violate né lo ha raffrontato con le affermazioni della sentenza impugnata, non potendosi chiedere alla Corte una ricerca officiosa che trascende le sue funzioni.
Quanto al vizio di motivazione, il ricorrente non lo ha dedotto con il n. 4 dell’art. 360 c.p.c. e ha prospettato l’omessa indicazione delle prove, mentre la motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione. La Commissione regionale, invece, ha esposto gli elementi indiziari — l’inesistenza delle operazioni per la carenza di operatività della cartiera, la possibilità di rifornirsi per altra via e di rivendere merce diversa, il ricorso al nome del contribuente nei rapporti con i clienti — così giustificando l’applicazione delle speciali regole del metodo induttivo puro.
Il secondo motivo censura il ricorso alla media aritmetica semplice in luogo di quella ponderata. La Corte lo dichiara inammissibile quanto al vizio di motivazione, ormai estraneo al sistema dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Nel merito, ricorda che la scelta tra media aritmetica e media ponderale dipende dalla natura omogenea o disomogenea di articoli e ricarichi, costituendo apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, e rileva che la merce oggetto dell’accertamento è riconducibile agli imballaggi.
Il terzo motivo prospetta la duplicazione dell’imposta sul reddito dichiarato e su quello accertato: è questione nuova, non emersa nel provvedimento impugnato, e il ricorso difetta di autosufficienza. Il quarto motivo, sulla falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in tema di operazioni inesistenti, è infondato: spetta all’Amministrazione indicare gli elementi indiziari della contestazione, ma grava sul contribuente l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, non bastando la regolarità formale delle scritture né le evidenze contabili dei pagamenti.
Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000 per la mancata allegazione dei verbali di constatazione, è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché investe un accertamento in fatto. La Corte ricorda che l’obbligo di motivazione può essere adempiuto per relationem, mediante la riproduzione del contenuto essenziale dell’atto richiamato, anche in forma riassuntiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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