L’adesione al PVC non preclude il sindacato sull’atto di definizione, ma il ricorso deve essere autosufficiente (Cass. civ. Sez. 5 n. 16407 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione al processo verbale di constatazione, ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 (ratione temporis applicabile), ha ad oggetto il contenuto integrale del verbale medesimo, dedicato alle violazioni sostanziali che consentono l’accertamento parziale. La parte del PVC in cui i componenti negativi di reddito siano solo “segnalati” come non contabilizzati, senza una valutazione circa la loro spettanza, inerenza ed effettività, non è vincolante per l’Ufficio, che resta libero di non riconoscerli nell’atto di definizione. L’atto di definizione è comunque impugnabile dinanzi al giudice tributario per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell’acquiescenza prestata, ma grava sul contribuente l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa, non potendosi presumere l’esistenza di costi non dettagliati. In sede di legittimità, la censura che miri a contestare la ricostruzione del contenuto del PVC operata dal giudice di merito è inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., laddove non riproduca il contenuto integrale del verbale o non indichi le pagine in cui i costi sarebbero stati quantificati.
Il Fatto
La Guardia di Finanza accertava, a carico di una società esercente commercio di motocicli, maggiori ricavi per gli anni 2010 e 2011, ma evidenziava anche l’esistenza di costi corrispondenti non contabilizzati. La società presentava istanza di adesione al PVC ai sensi dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, e l’Agenzia delle Entrate notificava gli atti di definizione, determinando il maggior reddito solo in base ai maggiori ricavi, senza dedurre i costi di acquisto.
La C.T.P. di Varese accoglieva il ricorso della società, disponendo la rideterminazione delle imposte previa considerazione dei costi. La C.T.R. della Lombardia, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il PVC avesse solo “segnalato” i costi, senza una loro valutazione specifica, e che la società non avesse fornito elementi probatori circa la loro effettività e inerenza. La società e i soci proponevano ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 4566/2020) secondo cui l’atto di definizione è impugnabile per far valere la non corrispondenza tra gli importi in esso esposti e quelli dovuti per effetto dell’acquiescenza prestata al PVC, poiché una diversa interpretazione limiterebbe i diritti del contribuente sanciti dall’art. 24 Cost..
Nel caso di specie, i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha rilevato che la società, in spregio all’onere di autosufficienza imposto dall’art. 366 c.p.c., non aveva riprodotto integralmente il PVC né indicato le pagine in cui i costi sarebbero stati quantificati e riconosciuti. In ogni caso, la C.T.R. aveva accertato, con valutazione in fatto non censurabile in sede di legittimità, che i costi non erano dettagliati né valutati dai verificatori, essendo stati rappresentati come mera “segnalazione” per completezza di trattazione, esulante dall’ambito dell’adesione vincolante.
Quanto al terzo motivo, relativo all’omessa pronuncia su questioni assorbite in primo grado, la Corte ha ribadito che la deduzione del vizio ex art. 112 c.p.c. postula che il ricorrente indichi precisamente, a pena di inammissibilità, la domanda o eccezione e l’atto difensivo in cui è stata proposta. Nella specie, le ricorrenti non avevano indicato la data di deposito delle controdeduzioni, necessaria per verificare la tempestività della riproposizione delle questioni assorbite, che nel processo tributario va effettuata nelle controdeduzioni entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del ricorso in appello.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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