Delibera tariffaria TARI: nessun obbligo di motivazione per atti generali (Cass. civ. Sez. 5 n. 17681 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la delibera comunale di determinazione della tariffa è un atto amministrativo a contenuto generale o collettivo e non soggiace all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. Il potere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto regolamentare, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, non è esercitabile rispetto alle scelte tecnico-amministrative del Comune per la classificazione delle categorie tariffarie, essendo ammesso solo in presenza di vizi di legittimità quali incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere. Il difetto di motivazione della delibera non rileva ex se, ma solo in quanto ne risulti la violazione dei criteri legali di determinazione della tariffa, che il contribuente deve concretamente indicare.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal gestore del servizio per conto del Comune, avente ad oggetto il pagamento della TARI per l’anno 2021, relativamente ad un’area di mq. 3.000 adibita a parcheggio a pagamento scoperto, classificata con il codice “G3” del regolamento comunale vigente.
La contribuente censurava la delibera consiliare che aveva introdotto per la prima volta, nel 2021, una tariffa specifica per la nuova categoria “G3”, eccependone il difetto di motivazione e l’assenza di criteri di calcolo e chiedendone la disapplicazione. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ravvisando la natura generale della delibera, esente da obbligo motivazionale, e l’insussistenza dei presupposti per la disapplicazione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi, entrambi infondati. Con il primo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, per essersi il giudice di appello limitato a condividere la ratio decidendi della pronuncia di primo grado. La Suprema Corte ha escluso il vizio, richiamando il principio per cui la motivazione è apparente solo quando non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva chiaramente espresso le ragioni del decidere, fondandosi sull’assenza di obbligo motivazionale della delibera.
Con il secondo motivo, la ricorrente prospettava la violazione degli artt. 3 della l. n. 241/1990, 1, commi 650 e ss., della l. n. 147/2013 e 7 del d.lgs. n. 546/1992, insistendo sul difetto di motivazione della delibera tariffaria. La Corte ha ribadito il principio consolidato per cui, in tema di TARSU e TARI, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa, trattandosi di atto a contenuto generale o collettivo.
Il Collegio ha precisato che la contestazione della validità dei criteri seguiti dal Comune non è sufficiente per ottenere la disapplicazione della delibera, essendo il potere di disapplicazione limitato ai vizi di legittimità e non estendibile alle scelte tecnico-amministrative dell’ente locale, che implicano una discrezionalità di orientamento politico-amministrativo insindacabile in sede giudiziaria. La censura sul difetto di motivazione, quindi, non può rilevare autonomamente, ma solo in quanto se ne deduca specificamente la violazione dei criteri legali di determinazione della tariffa previsti dal d.P.R. n. 158/1999, onere non assolto dalla ricorrente, che non aveva indicato alcun canone legale violato.
La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, essendo la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha condannato la ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma in favore della controparte e della Cassa delle ammende, trattandosi di ipotesi di abuso del processo per non essersi attenuta alla delibazione del Consigliere delegato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.