Accertamento integrativo nullo se manca indicazione dei nuovi elementi (Cass. civ. Sez. V n. 30026 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento integrativo, disciplinato dagli artt. 43, comma 4 (ora 3), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, è legittimo solo se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, ossia su atti o fatti obiettivamente sconosciuti all’Ufficio al momento dell’emissione dell’avviso originario. Non integra il requisito la mera rivalutazione, o il maggiore approfondimento, di materiale probatorio già acquisito. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali l’Ufficio ne è venuto a conoscenza. La generica segnalazione del fornitore come soggetto “cartiera”, senza indicazione di modalità e tempi, non assolve l’onere motivazionale e determina la nullità dell’atto.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES e IRAP per l’anno d’imposta 2014, emesso nei confronti di una società esercente vendita al dettaglio di abbigliamento, accessori e calzature. L’Ufficio aveva contestato l’inesistenza oggettiva delle operazioni di acquisto di merce da un fornitore, ritenuto privo di struttura, dipendenti e mezzi, e qualificato come “cartiera”.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello della società contribuente, confermando la sfavorevole decisione di primo grado e ritenendo l’atto ampiamente motivato. Avverso tale statuizione la società ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare sollevata nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., secondo cui il motivo sulla natura integrativa dell’avviso sarebbe questione nuova. Il Collegio dissente: il ricorso di primo grado è allegato al ricorso e in esso la questione è chiaramente posta, così come nell’atto di appello. Ai sensi di Sezioni Unite n. 8950/2022, non sussiste il vizio rilevato.

Nel merito, la Corte accerta che l’avviso impugnato è integrativo di uno precedente, relativo al medesimo anno d’imposta, come si legge nello stesso atto, ove si richiama la sopravvenuta conoscenza di fatti nuovi. Richiama quindi la disciplina dell’accertamento integrativo nelle imposte dirette e in IVA, e la distingue dall’accertamento parziale di cui agli artt. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Secondo il consolidato orientamento richiamato, le disposizioni in esame derogano al principio di tendenziale unicità dell’accertamento fiscale, che non ammette accertamenti “a singhiozzo”. L’Ufficio può emettere un atto ulteriore solo su fonti diverse da quelle poste a base del primo, o su dati la cui conoscenza sia sopravvenuta: non sulla semplice rivalutazione di elementi già noti. Il Collegio cita Cass. n. 27565 del 2018, Cass. n. 11421 del 2015, Cass. n. 576 del 2016, Cass. n. 8029 del 2013 e, da ultimo, Cass. n. 10226 del 2024, che ha precisato come il requisito sia integrato anche quando i dati siano conosciuti da un ufficio fiscale diverso da quello che ha emesso l’atto.

La Corte richiama anche Sezioni Unite n. 30051/2024, che distingue l’autotutela sostitutiva dall’accertamento integrativo, delineando i presupposti di quest’ultimo: validità ed efficacia del primo atto; necessità di individuare specificamente nella motivazione gli elementi di novità sopravvenuti; natura di procedimento di primo grado.

Applicati tali principi, il Collegio rileva che l’avviso impugnato non fa alcun cenno a elementi sopravvenuti, limitandosi a richiamare anomalie relative all’utilizzo di fatture fittizie ricevute dal fornitore qualificato “cartiera”. L’Ufficio era già in possesso della documentazione contabile della società, avendovi fondato il precedente accertamento, e non ha specificato modalità e tempi della segnalazione. L’atto è pertanto nullo per violazione dell’onere motivazionale.

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa senza rinvio e decide nel merito, accogliendo l’originario ricorso della società contribuente, con condanna dell’Agenzia alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *