Forum commissi delicti inapplicabile all’accertamento negativo di contraffazione (Cass. civ. Sez. I n. 22453 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale nelle azioni di proprietà industriale, il criterio concorrente del forum commissi delicti previsto dall’art. 120, comma 6, cod. prop. ind. regola la competenza in favore del soggetto che ha subìto il preteso danno. Esso opera solo in presenza di due condizioni coesistenti: che vi sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che tale fatto sia lesivo di un diritto dell’attore. Non trova applicazione all’azione di accertamento negativo della contraffazione, in cui l’attore non si pone come preteso danneggiato, ma deduce la non lesività della propria condotta rispetto al diritto del convenuto. In tal caso resta applicabile il foro esclusivo del domicilio eletto dal convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione, ai sensi dell’art. 120, comma 3, cod. prop. ind., in combinato disposto con il comma 6-bis, che prevale, ove vi sia stata elezione di domicilio, sui primi tre fori elencati dal comma 2.
Il Fatto
La società titolare di un brevetto europeo, con frazione italiana, conveniva davanti al Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Imprese, una società concorrente, chiedendo l’accertamento negativo della contraffazione del proprio pannello, la nullità della frazione italiana del brevetto della convenuta e l’accertamento della non conformità della traduzione.
La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, invocando l’elezione di domicilio effettuata presso un mandatario brevettuale con sede in Milano in occasione del deposito della traduzione del brevetto. Il Tribunale respingeva l’eccezione, ritenendo la propria competenza sul presupposto del forum commissi delicti, e disponeva il prosieguo. Avverso tale ordinanza la convenuta proponeva regolamento necessario di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si censura la determinazione della competenza fondata su fatti mai allegati dalle parti, e lo dichiara inammissibile perché generico e attinente a questione di merito. Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 120 cod. prop. ind., è invece fondato.
La Corte ricostruisce la disciplina dei fori: il comma 2 colloca il foro generale presso il convenuto, salvo quanto previsto dal comma 3; il comma 3 introduce il criterio del domicilio eletto, qualificato come esclusivo ai fini della competenza; il comma 6 prevede il foro concorrente del luogo di commissione dei fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore; il comma 6-bis estende tali criteri alle azioni di accertamento negativo. Il domicilio eletto prevale sui fori del comma 2, ma si pone in rapporto di concorrenza, non di prevalenza, rispetto al forum commissi delicti.
Il Tribunale lagunare ha ritenuto la propria competenza sul presupposto che la fattispecie ricadesse nell’ambito del comma 6. La Corte disattende tale assunto. L’ermeneusi della norma evidenzia che il forum commissi delicti è previsto in favore del preteso danneggiato, che deve rivestire la posizione di attore; con l’azione di accertamento negativo, invece, l’attore non fa valere un fatto lesivo del proprio diritto, ma la non lesività della propria condotta rispetto alla privativa del convenuto.
La Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 35056/2021, rilevando che esso non si attaglia al caso concreto: in quella vicenda i convenuti avevano proposto domanda riconvenzionale di accertamento positivo della validità dei brevetti e della loro violazione, con conseguente applicazione del foro del comma 6. Nel caso in esame, invece, la convenuta non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, così da indurre l’applicazione del foro del comma 6.
La Corte richiama altresì il precedente Cass. n. 15623/2019, secondo cui il principio di prevalenza del foro del domicilio eletto, in combinato disposto con il comma 6-bis, si applica anche alle azioni di accertamento negativo della contraffazione. L’opposta lettura, osserva la Corte, introdurrebbe surrettiziamente una possibilità di forum shopping, sottraendo strumentalmente il processo al giudice naturale precostituito per legge. Accolto il secondo motivo, l’ordinanza è cassata con dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Imprese, dinanzi al quale le parti sono rimesse anche per le spese.
Nota della Redazione
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