Ripetizione contributi CFL: prescrizione dalla data dei pagamenti indebiti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12197 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda con cui il datore di lavoro chiede la restituzione dei contributi versati per assunzioni effettuate con contratti di formazione e lavoro integra una domanda di ripetizione d’indebito, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., e non una domanda di annullamento di un provvedimento dell’Inps. Ne consegue che la prescrizione del credito decorre dalla data dei singoli pagamenti indebiti e non dalla data di conoscenza della comunicazione con cui l’ente ridetermina la somma dovuta in restituzione. La comunicazione dell’Inps che esclude dal conteggio taluni contributi non costituisce riconoscimento del debito, ma contestazione del credito, e non produce effetto interruttivo ulteriore.

Il Fatto

Una società proponeva domanda nei confronti dell’Inps per ottenere la ripetizione di contributi che assumeva versati indebitamente in relazione all’assunzione di lavoratori con contratti di formazione e lavoro. La domanda veniva respinta in primo grado.

La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia. Riteneva che la prescrizione decorresse dalla data dei pagamenti indebiti e che fosse stata interrotta nel 1996 da una sentenza che aveva accertato l’indebito rimettendo a un successivo giudizio la quantificazione del credito. Quel giudizio veniva però introdotto nel 2015, dopo oltre dieci anni. La Corte escludeva inoltre che la comunicazione dell’Inps del 15.6.2012 avesse valore di riconoscimento del debito. La società ricorreva in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso sono trattati congiuntamente per la loro intima connessione e sono ritenuti infondati. La Corte d’appello aveva qualificato la domanda come ripetizione d’indebito, avente ad oggetto i contributi pagati in relazione ad assunzioni con contratti di formazione e lavoro.

Secondo la Suprema Corte, i motivi non argomentano nulla di specifico per confutare tale qualificazione. Essi si limitano a riprendere gli argomenti già svolti in appello, e dei quali la sentenza dà conto nella parte in fatto.

In particolare, rileva il Collegio, non è contestato che la domanda azionata avesse ad oggetto la condanna al pagamento di contribuzione indebitamente versata, anziché la sola impugnazione di un provvedimento dell’Inps diretto a farne accertare l’illegittimità.

La sentenza impugnata ha quindi dato corretta applicazione dell’art. 2033 cod. civ., facendo decorrere la prescrizione dalla data dei pagamenti indebiti, in coerenza con il principio richiamato dalla Corte. La comunicazione dell’Inps del 15.6.2012, con cui l’ente escludeva dal conteggio i contributi relativi ai contratti conclusi sotto il vigore della legge richiamata, non integrava un riconoscimento del debito, ma una contestazione del credito, priva di effetto interruttivo ulteriore.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della società ricorrente alle spese secondo soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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