Progressioni tra Aree, solo il servizio effettivo conta per esperienza e valutazioni (TAR Emilia-Romagna n. 347 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra le Aree di cui all’art. 13, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, il criterio dell’“esperienza” – attribuito in ragione 0,20 punti al mese – presuppone l’effettiva prestazione lavorativa e non può includere i periodi di sospensione dal servizio, ancorché il rapporto di lavoro resti formalmente pendente e siano corrisposti assegno alimentare e contributi previdenziali. La nozione di “servizio prestato” richiamata dalla lex specialis, in combinato disposto con l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e con l’art. 15, comma 1, del medesimo CCNL, valorizza l’attività effettivamente resa e non le mere ricadute previdenziali. Ai fini delle “competenze professionali”, laddove manchi una valutazione per un’annualità compresa nel triennio, si applicano le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, senza che sia possibile selezionare discrezionalmente gli anni più favorevoli o calcolare la media su due sole annualità.
Il Fatto
Un dipendente comunale impugnava gli atti della procedura selettiva per il passaggio all’Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, indetta ai sensi dell’art. 13, comma 6, CCNL 16.11.2022. Posizionato inizialmente al 55° posto con 48,49 punti, a seguito di una rettifica d’ufficio – operata dopo l’istanza di revisione avanzata dall’interessato – veniva ricollocato al 72° posto con 36,69 punti, al di fuori dei 49 posti disponibili.
Il provvedimento di rettifica escludeva dal computo del criterio “esperienza” il quinquennio di interdizione dai pubblici uffici, ritenuto non valorizzabile in mancanza di effettiva prestazione lavorativa, e ricalcolava il punteggio per “competenze professionali” considerando, come terza valutazione disponibile, quella dell’anno 2018, sebbene riferita a soli 87 giorni di servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto in primo luogo le eccezioni processuali. Ha ritenuto infondata l’eccezione di tardiva impugnazione della lex specialis, richiamando il principio per cui l’onere di immediata impugnazione del bando sussiste solo per le clausole escludenti, mentre le clausole astrattamente lesive vanno contestate all’esito della procedura. Ha escluso altresì il difetto di integrazione del contraddittorio, osservando che l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe inciso sulla sola controinteressata, collocata all’ultimo posto utile, e non sui candidati in posizione intermedia, destinatari solo di uno slittamento. Ha infine ritenuto raggiunta la prova di resistenza, essendo il punteggio rivendicato di 52,49 punti superiore a quello della controinteressata (51,34).
Nel merito, la sentenza ha escluso l’illegittimità della rettifica d’ufficio, intervenuta a breve distanza dalla prima approvazione (16.12.2025 – 15.01.2026) e nei termini di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990. Il Collegio ha precisato che la fase endoprocedimentale di osservazioni sui punteggi preliminari non determina alcun consolidamento delle valutazioni, essendo volta esclusivamente ad assicurare il contraddittorio.
Quanto al criterio dell'”esperienza”, la Corte ha valorizzato il dato letterale dell’avviso che richiama il servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Tale inciso, lungi dal limitarsi a individuare la parte datoriale, va coordinato con l’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e con l’art. 13, comma 6, del CCNL, i quali richiedono “esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate”. Ne consegue che il periodo di interdizione dai pubblici uffici non può essere computato, essendo irrilevante la permanenza formale del rapporto o il versamento dei contributi previdenziali, avente natura meramente assistenziale.
Sul criterio delle “competenze professionali”, il Tribunale ha invece respinto la tesi del ricorrente che pretendeva di limitare la media alle due valutazioni positive (2023 e 2024) o di includere la valutazione 2017 riferita ad un anno intero. L’art. 15, comma 1, CCNL citato contempla espressamente l’ipotesi di assenza dal servizio per una o più annualità, imponendo di fare ricorso alle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico: correttamente, quindi, l’Amministrazione ha utilizzato la valutazione del 2018, ultimo anno di effettivo servizio antecedente l’interdizione, così come correttamente ha considerato quella del 2023 pur riferita a un servizio solo parziale.
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Nota della Redazione
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