Obbligo di ripristino della veridicità contabile e bilancio di previsione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 263 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di ritenuta inattendibilità dei propri documenti contabili, l’ente locale è tenuto a ripristinare una rappresentazione realistica della situazione finanziaria, economica e patrimoniale nella quale versa. Detto obbligo discende in via immediata dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza affermati nell’Allegato 1 al d.lgs. 23.6.2011, n. 118. La prima occasione utile per procedere a una corretta rivalutazione delle poste contabili, con efficacia ex nunc, è rappresentata dal bilancio di previsione, la cui approvazione presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente. La relativa tabella dimostrativa risponde alla funzione di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura.
Il Fatto
Il vicesindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo se l’amministrazione insediatasi dopo le elezioni, avendo riscontrato presunte irregolarità contabili, sia tenuta — ed entro quali termini — a rideterminare il risultato di amministrazione del rendiconto dell’esercizio precedente, approvato dalla precedente amministrazione, che secondo l’istanza celerebbe un disavanzo.
L’istanza ha inoltre chiesto come superare l’eventuale dissenso del responsabile dei servizi finanziari e ha rappresentato che l’ente è privo dell’organo di revisione. Dopo le dimissioni del consiglio comunale e la nomina di un commissario straordinario, quest’ultimo ha rinnovato l’interesse del Comune a ricevere il parere della Sezione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’istanza sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo, ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. Il quesito è ammissibile sotto il profilo soggettivo, perché proviene da un ente legittimato e risulta rinnovato e sottoscritto dal commissario straordinario, che ai sensi dell’art. 141, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 è munito di generali poteri di rappresentanza ed è abilitato a esprimere la volontà dell’ente anche mediante la richiesta di accesso alla funzione consultiva contabile. È parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, trattandosi di questione interpretativa di contabilità pubblica riconducibile alla sana gestione finanziaria.
Nel merito, la Corte ha affermato che l’ente locale, in presenza di documenti contabili ritenuti inattendibili, deve ripristinare una rappresentazione veritiera della propria situazione. L’obbligo deriva dai postulati della veridicità, dell’attendibilità e della correttezza. Il principio di veridicità impone di evitare sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste, da valutare secondo rigorosa analisi di controllo; il principio di attendibilità richiede che l’informazione contabile sia scevra da errori e distorsioni rilevanti. Tali postulati vanno letti alla luce della rilevanza, che fissa il limite oltre il quale errori e arrotondamenti incidono sul significato del bilancio per i destinatari.
Quanto ai tempi, la Corte ha osservato che la prima occasione utile per una corretta rivalutazione delle poste, con efficacia ex nunc, è il bilancio di previsione, la cui approvazione presuppone la determinazione del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente, in base all’art. 186, comma 1-bis, d.lgs. n. 267/2000. Eventuali erronee valutazioni non rettificate spiegano i propri effetti sul risultato di amministrazione dell’esercizio successivo.
La Corte ha richiamato il par. 9.7 dell’Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, secondo cui il risultato di amministrazione presunto evidenzia le risultanze presuntive della gestione precedente e consente di verificare l’esistenza di un eventuale disavanzo e di provvederne alla copertura. Nella contingente sospensione degli organi ordinari, l’approvazione del bilancio è rimessa al commissario straordinario; sulla proposta esprime parere obbligatorio l’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 TUEL. Cruciale resta il ruolo del responsabile del servizio finanziario, cui competono il controllo di regolarità amministrativa e contabile (art. 147-bis TUEL) e la salvaguardia degli equilibri finanziari (art. 153, comma 4, TUEL).
Nota della Redazione
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