Nessuna nullità dell’accertamento per omessa allegazione delle autorizzazioni alle indagini bancarie (Cass. civ. Sez. V n. 8504 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, la mancata allegazione all’avviso di accertamento e ai processi verbali di constatazione dei provvedimenti autorizzativi delle indagini finanziarie non ne determina la nullità. L’autorizzazione a effettuare indagini bancarie svolge una funzione organizzativa nei rapporti fra uffici e non è oggetto di un obbligo di esibizione al contribuente ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 7), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 7), d.P.R. n. 633/1972, salvo che la movimentazione bancaria sia stata acquisita in mancanza dell’autorizzazione e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio. La denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
La società contribuente, esercente commercio all’ingrosso di fotografia cinematografica e ottica, riceveva un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi per l’anno 2004, sulla scorta di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. La pretesa concerneva, ai fini IRES, l’omessa dichiarazione di ricavi e l’indebita deduzione di costi non documentati; ai fini IRAP, un maggior valore della produzione netta; ai fini IVA, un più elevato volume d’affari.
La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo annullava. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, accogliendo parzialmente l’appello erariale, riformava la decisione e onerava l’Ufficio di rettificare l’avviso tenendo conto dei pagamenti giustificati e di alcune poste riconosciute inerenti. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 7, comma 1, ultimo periodo, legge n. 212/2000, per aver la sentenza escluso la nullità dell’avviso per mancata allegazione dei provvedimenti autorizzativi emessi dal Procuratore della Repubblica e dal Comandante Regionale della Guardia di Finanza. Il motivo è respinto.
La Corte rileva che la Commissione regionale ha accertato in fatto che la contribuente si era limitata a dolersi dell’omessa allegazione dei provvedimenti, non della loro mancanza. La censura resta priva di concludenza, perché la ricorrente non deduce che durante l’accesso presso l’abitazione del legale rappresentante siano stati acquisiti documenti poi utilizzati per l’accertamento: si tratta di una pretesa irregolarità formale che non incide sulla legittimità dell’atto.
Quanto all’autorizzazione alle indagini bancarie, la Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui il provvedimento esplica una funzione organizzativa nei rapporti fra uffici. La sua mancata allegazione non determina l’illegittimità dell’atto, poiché le norme richiamate non prevedono l’obbligo di esibizione al contribuente, salvo che la movimentazione bancaria sia stata acquisita in mancanza dell’autorizzazione e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio; nel caso di specie l’esistenza dell’autorizzazione è stata ritenuta incontroversa.
Il secondo motivo, prospettante la violazione degli artt. 32 e 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, è dichiarato inammissibile per difetto del requisito di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., non avendo la ricorrente riprodotto nei suoi esatti termini il contenuto dell’avviso di accertamento. La doglianza, inoltre, non si confronta con il percorso motivazionale della pronuncia gravata. La Corte ribadisce che la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie.
Il terzo mezzo, incentrato sull’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., rimane assorbito dall’inammissibilità del motivo precedente. Il ricorso è respinto; nulla si dispone sulle spese, non avendo l’Agenzia svolto attività difensiva in questa fase. Viene resa l’attestazione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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